La corretta gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione è disciplinata dal D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) e comporta obblighi e responsabilità per le imprese che li producono. Riteniamo pertanto utile richiamare i principali aspetti operativi, che saranno approfonditi nel webinar gratuito del prossimo 19 ottobre, riportato di seguito. 1. Classificazione dei rifiuti e attribuzione dei codici EER Ogni rifiuto prodotto in cantiere — calcinacci, legno, ferro, cartongesso, guaine e altri materiali — deve essere identificato con il corretto codice EER (già CER), distinguendo tra rifiuti non pericolosi e pericolosi, sulla base delle caratteristiche e dell’eventuale presenza di sostanze pericolose, come amianto o piombo. La separazione dei materiali direttamente in cantiere e la demolizione selettiva favoriscono il recupero e il riciclo e contribuiscono al rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), dove applicabili. 2. Deposito temporaneo in cantiere Il raggruppamento dei rifiuti nel luogo di produzione, prima della raccolta, è consentito senza una specifica autorizzazione purché siano rispettate le condizioni dell’art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006. L’avvio a recupero o smaltimento deve avvenire secondo una delle due modalità alternative, a scelta del produttore: ▪️con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalla quantità depositata; ▪️al raggiungimento di 30 m³ complessivi, di cui al massimo 10 […]


Approfondisci