La corretta gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione è disciplinata dal D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) e comporta obblighi e responsabilità per le imprese che li producono.
Riteniamo pertanto utile richiamare i principali aspetti operativi, che saranno approfonditi nel webinar gratuito del prossimo 19 ottobre, riportato di seguito.
1. Classificazione dei rifiuti e attribuzione dei codici EER
Ogni rifiuto prodotto in cantiere — calcinacci, legno, ferro, cartongesso, guaine e altri materiali — deve essere identificato con il corretto codice EER (già CER), distinguendo tra rifiuti non pericolosi e pericolosi, sulla base delle caratteristiche e dell’eventuale presenza di sostanze pericolose, come amianto o piombo.
La separazione dei materiali direttamente in cantiere e la demolizione selettiva favoriscono il recupero e il riciclo e contribuiscono al rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), dove applicabili.
2. Deposito temporaneo in cantiere
Il raggruppamento dei rifiuti nel luogo di produzione, prima della raccolta, è consentito senza una specifica autorizzazione purché siano rispettate le condizioni dell’art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006.
L’avvio a recupero o smaltimento deve avvenire secondo una delle due modalità alternative, a scelta del produttore:
▪️con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalla quantità depositata;
▪️al raggiungimento di 30 m³ complessivi, di cui al massimo 10 m³ di rifiuti pericolosi. Se tali quantità non vengono raggiunte nell’anno, il deposito non può comunque superare un anno.
I rifiuti devono essere raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle norme tecniche; per quelli pericolosi devono essere osservate anche le disposizioni sull’imballaggio e sull’etichettatura.
3. Tracciabilità e documentazione
Il trasporto dei rifiuti deve essere accompagnato dal Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR), salvo le specifiche eccezioni previste dalla normativa.
Gli obblighi relativi al registro cronologico di carico e scarico e all’iscrizione al RENTRI, il sistema nazionale di tracciabilità dei rifiuti, devono essere verificati in relazione all’attività svolta e ai rifiuti prodotti.
In particolare, la produzione di soli rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione non comporta, di per sé, l’obbligo di iscrizione al RENTRI né di tenuta del registro. La produzione di rifiuti pericolosi richiede invece la verifica degli obblighi applicabili. Restano gli adempimenti relativi al formulario di trasporto.
4. Trasporto e conferimento
Il trasporto deve essere effettuato da soggetti regolarmente iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, nella categoria appropriata.
Per il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi è prevista l’iscrizione in categoria 2-bis; la stessa categoria consente il trasporto dei propri rifiuti pericolosi entro il limite di 30 kg o 30 litri al giorno, alle condizioni previste dalla normativa.
Il conferimento deve avvenire esclusivamente presso impianti autorizzati, verificando che possano ricevere gli specifici rifiuti consegnati.
5. Sanzioni e responsabilità
La violazione delle disposizioni ambientali può comportare conseguenze penali e amministrative, oltre a eventuali sanzioni accessorie.
In particolare, per le attività di gestione di rifiuti senza la prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione, l’art. 256 prevede, nell’ipotesi ordinaria:
▪️per i rifiuti non pericolosi, arresto da 3 mesi a 1 anno oppure ammenda da 2.600 a 26.000 euro;
▪️per i rifiuti pericolosi, reclusione da 1 a 5 anni.
Sono previste pene più severe in presenza delle aggravanti stabilite dalla legge e, nei casi previsti, sanzioni accessorie, tra cui la sospensione della patente. Le conseguenze dipendono dalla specifica violazione commessa.
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WEBINAR GRATUITO – LUNEDÌ 19 OTTOBRE 2026
Per approfondire questi temi con un taglio pratico, nell’ambito della Settimana per l’Energia e la Sostenibilità, ANAEPA – Confartigianato Edilizia propone l’incontro:
RIFIUTI IN CANTIERE: FAI LA COSA GIUSTA!
Guida pratica agli adempimenti per imprese e operatori del settore edile
Lunedì 19 ottobre 2026, dalle ore 17:30 alle ore 19:30
In videoconferenza
L’incontro, organizzato in collaborazione con la Scuola di Sistema di Confartigianato Imprese e Te.A.-Consulting S.r.l., consulente tecnico di ANAEPA, approfondirà:
▪️l’impresa edile come produttore di rifiuti: obblighi e responsabilità;
▪️classificazione dei rifiuti di cantiere;
▪️deposito temporaneo prima della raccolta;
▪️trasporto e conferimento a soggetti autorizzati;
▪️tracciabilità dei rifiuti: FIR/XFIR, RENTRI e registro cronologico;
▪️casi pratici, errori da evitare e buone prassi.
La partecipazione è gratuita e aperta a tutte le imprese e agli operatori interessati, previa compilazione del modulo di iscrizione disponibile al seguente link:
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Gli uffici di Artambiente restano comunque a disposizione per ogni eventuale chiarimento e approfondimento al numero 041 528 4230.
In attesa di collegarci numerosi, inviamo i nostri migliori saluti.