SHOPPER: una rivoluzione per TUTTI

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Si ricorda che dal 1 Gennaio 2018 sono scattate nuove norme per la commercializzazione dei sacchetti di plastica forniti dai venditori ai consumatori. L’aspetto rilevante è che da tale data tutte le tipologie di borse di plastica non potranno più essere omaggiate, ma distribuite esclusivamente a pagamento con l’indicazione di una distinta voce di spesa sullo scontrino fiscale o fattura. Tale obbligo riguarda sia le borse monouso che quelle riutilizzabili.

Anche se la ratio appare incomprensibile e ogni tentativo di chiarimento del legislatore non convince, purtroppo gli obblighi previsti dal maxiemendamento sul Mezzogiorno recante le nuove e più restrittive disposizioni riguardanti le “Nuove regole per la commercializzazione dei sacchetti di plastica” (legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123) sono chiari.

Questi i principali divieti:

1) è vietata la commercializzazione di borse di plastica in materiale LEGGERO (con uno spessore della singola parete inferiore ai 50 micron) fatte salve le borse ultraleggere (spessore pareti inferiore ai 15 micron con materia prima rinnovabile non inferiore al 40% ), ma solo per utilizzo di imballo primario per generi alimentari freschi

2) è permessa la commercializzazione di borse di plastica riutilizzabili solo per il trasporto secondo le specifiche riportate in tabella

3) è permessa altresì la commercializzazione di borse BIODEGRADABILI e COMPOSTABILI come previsto dagli standard UNI EN 13432:2002

4) è vietata la distribuzione a titolo gratuito di qualsiasi tipo di sacchetto di plastica. Le limitazioni infatti non riguardano i normali sacchetti di carta

In pratica l’azienda deve:

a) prendere tempestivi contatti con il fornitore del proprio registratore di cassa per la necessaria predisposizione di un nuovo “reparto” che prevede l’indicazione della voce distinta “sacchetto” e relativo prezzo di vendita. In sostanza nello scontrino fiscale che viene rilasciato al momento dell’acquisto dovrà essere indicato, distintamente, sia il costo della merce comprata sia il costo della borsa di plastica. Restano escluse dall’obbligo della normativa in oggetto le borse in carta, in tessuti di fibre naturali, in fibre di poliammide e di materiali diversi dai polimeri.

b) accertarsi che le forniture di sacchetti siano a norma (vedi tabella allegata in base all’utilizzo), cioè munite delle relative certificazioni previste nei vari utilizzi.

 

 

La legge impone il divieto alla distribuzione degli shopper a titolo gratuito anche se il relativo prezzo di vendita rimane libero. L’aliquota IVA che dovrà essere applicata alla cessione delle borse di plastica è quella normale del 22%.

Sanzioni:
chi non dovesse rispettare tali norme rischia di incorrere in sanzioni molto pesanti.
Le sanzioni, che sono sanzioni di tipo amministrativo pecuniario, vanno dai 2.500 € fino ai 25.000 € e sono elevate dalla polizia amministrativa.

Per comodità di lettura alleghiamo:
a) tabella riassuntiva dove si evidenzia la tipologia dei sacchetti di plastica “ancora a norma” rispetto allo specifico utilizzo;
b) FAQ Ministeriali sull’argomento;
c) dichiarazione da richiedere ai fornitori per assicurarsi che gli shopper corrispondano alla normativa attuale e quindi che la loro commercializzazione sia ammessa;

Per eventuali chiarimenti contattate il nostro Ufficio Categorie allo 0415299270 oppure scrivendo a ufficio.categorie@gmail.com.

Dichiarazione Sacchetti plastica utilizzabili 09-01-18
Tabella riassuntiva sacchetti plastica
FAQ DAL MINISTERO