#coronavirusminutoperminuto I La nuova ordinanza regionale punto per punto: ecco cosa è concesso

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Restrizioni allentate: la nuova ordinanza regionale

Una nuova ordinanza, in vigore dalle 15.00 di venerdì 24 aprile. È quella firmata nel primo pomeriggio di ieri dal presidente della Regione Veneto Zaia. Riportiamo le disposizioni de nuovo provvedimento di diretto interesse per il comparto dell’artigianato rimandando per una lettura integrale al testo dell’ordinanza.

1. Gelaterie, Pizze al taglio, pasticcerie, gastronomie, ecc. Consentita la vendita di cibo per asporto

Al punto 1 è disciplinata la vendita di cibo da per asporto che sarà effettuata, per quanto possibile, previa ordinazione online o telefonica. Gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati dovranno essere dilazionati nel tempo e comunque garantire un metro di distanza tra le persone e l’utilizzo da parte di esercenti e clienti di mascherine e guanti, o quanto meno di prodotti per l’igienizzazione. All’interno dei locali sarà ammesso solo un cliente per volta, per il tempo strettamente necessario per ritirare i prodotti e pagare. Rimane sospesa ogni forma di consumo sul posto ed è altresì confermata la possibilità di consegna a domicilio.

2. Abbigliamento per bambini, librerie e cartolerie

Negozi di abbigliamento per bambini, cartolerie e librerie potranno rimanere aperti seguendo l’orario consueto (domeniche escluse). Revocata quindi la disposizione per la quale potevano rimanere aperti solo per due giorni alla settimana. In ogni caso dovranno essere rispettate sempre e comunque le norme sul distanziamento sociale.

3. Edili, dipintori, marmisti, restauratori, terrazzieri, impiantisti. Interventi su patrimonio edilizio

Saranno consentite le attività sul patrimonio edilizio esistente secondo il regime della comunicazione e della comunicazione asseverata previste dagli articoli 6 e 6 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001.

Cerchiamo di chiarire bene la portata di questa disposizione.

A] Sono liberalizzati tutti quegli interventi cosiddetti di edilizia minore sul patrimonio esistente da intendersi come attività edilizia libera (in assenza di autorizzazioni ai sensi dell’art. 6 – dpr. 380 del 2001)

Rientrano in questa casistica tutti gli interventi di:

manutenzione ordinaria, vale a dire gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Ad una lettura formale e non interpretativa sembrerebbero pertanto esclusi gli interventi di falegnameria, di tappezzeria, oltre che quelli di natura fabbrile proprio perché non considerabili “interventi edilizi”. Viceversa i dipintori, i marmisti e i restauratori lapidei e lignei verrebbero assimilati agli edili e quindi potrebbero riprendere l’attività limitatamente all’ambito delle opere sopra indicate.

Rientrano, inoltre, nell’edilizia libera e quindi sono da considerarsi “sbloccati”, tra gli altri, le seguenti tipologie:– gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;– gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;– le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, – le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale;– le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;– i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici

B] Vengono inoltre sbloccati gli interventi di manutenzione straordinaria vale a dire quelli subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata (ai sensi dell’art. 6-bis. – dpr. 380 del 2001)

Cosa indicare nell’autodichiarazione agli spostamenti

Ricordiamo che tutti gli spostamenti ancorché non necessitino più della comunicazione preventiva al Prefetto, prevedono comunque l’obbligo di compilare sempre l’autodichiarazione agli spostamenti ai fini lavorativi che dovrà riportare espressamente una delle due tipologie di interventi:

Interventi di edilizia libera ai sensi dell’art. 6 – dpr. 380 del 2001;

– Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell’art. 6-bis – dpr. 380 del 2001;

Continuano a rimanere quindi sospesi gli interventi di nuove costruzioni e ampliamenti.

4. Fioristi

È confermata la vendita di semi, fiori, piante in vaso, fertilizzanti in esercizi anche esclusivamente commerciali al dettaglio, quali fiorerie.

5. Prestazioni artigianali a bordo di imbarcazioni

Sono consentite le prestazioni artigianali di terzi per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni di diporto all’ormeggio nonché per prove, collaudo e consegna delle imbarcazioni, nonché di sistemazione delle darsene per l’espletamento dell’attività ordinaria.

 

 

Allegati:
ordinanza regionale n. 42 del 24/04/2020

 

cartello si entra uno alla volta

Il cartello allegato dovrà continuare ad essere esposto da tutte le attività aperte al pubblico, comprese quelle da oggi “sbloccate” (gelaterie, pizze al taglio, gastronomie, fiorerie, negozi di vestiti da bambini e librerie) che hanno superficie inferiore ai 40 mq