Il rischio per le imprese è di perdere i crediti fiscali o di farli perdere ai propri committenti
Attenzione agli obblighi della sicurezza e ai nuovi adempimenti documentali
- SICUREZZA
Maggiori controlli nei cantieri. Cosa si cerca e chi li effettua
L’Ispettorato del Lavoro, ha confermato per l’anno in corso, un’azione di vigilanza straordinaria all’interno dei cantieri edili specialmente per quelli beneficiari di incentivi fiscali.
Gli accertamenti saranno indirizzati in particolare verso aziende neo-costituite o riattivate con l’operatività dei bonus casa. Ma ci si aspetta un’intensificazione delle ispezioni di tutti i cantieri anche a seguito dell’introduzione delle recenti modifiche al Testo unico in materia di sicurezza.
Non ci sono solo le regole Antifrodi da considerare, ma anche i controlli – a tappeto – che i vari organi di controllo effettueranno per tutto il 2022 nei cantieri edili, con intensificazione nei cantieri beneficiari di fondi pubblici per il recupero facciate e, in generale, per le ristrutturazioni edilizie (Bonus Casa).
Inoltre, l’Istituto Nazionale del Lavoro (INL) coinvolge anche le casse edili che, tramite nota della Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE) del 28/2/2022, comunicano di aver attivato le iniziative per recepire la nuova norma che obbliga a indicare il contratto collettivo di lavoro applicato negli appalti privati di importo superiore ai 70 mila euro.
A questa azione si aggiunge poi quella dello SPISAL: di fatto c’è da attendersi, in considerazione dell’aumento degli incidenti anche mortali sui luoghi di lavoro, un incremento delle ispezioni da parte di tutti gli organi preposti nei confronti di tutte le aziende.
La campagna di vigilanza per l’anno 2022: quali saranno i cantieri maggiormente controllati
E’ presumibile che i cantieri ad essere maggiormente attenzionati siano quelli incentivati da Bonus Facciate e Ecobonus dove si concentra l’80% delle frodi riscontrate. Questo è da tener presente dato che la maggior parte degli interventi richiesti in Città rientra in queste due tipologie di incentivi.
Chi effettuerà i controlli
La vigilanza in esame proseguirà per tutto l’anno 2022 e vedrà la partecipazione del personale militare dei Gruppi Carabinieri per la Tutela del lavoro e dell’Ispettorato del Lavoro, dello SPISAL, nonché, su obiettivi di maggiore dimensione o che presentino problematiche ulteriori, dei Comandi Provinciali dell’Arma dei Carabinieri.
Sicurezza sul lavoro e formazione: attenzione!
L’Istituto Nazionale del Lavoro ricorda che le irregolarità in materia di salute e sicurezza maggiormente riscontrate dal proprio personale hanno interessato la mancata formazione e addestramento, la mancata elaborazione del DVR e del POS e la mancata protezione da caduta nel vuoto, che nel corso delle verifiche sia rivolta particolare attenzione a tali aspetti.
I ponteggi nel mirino degli organi di controllo
Particolare attenzione andrà posta anche all’uso dei ponteggi.
Ai sensi dell’art. 131, comma 6, del d.lgs. 81/2008, infatti, “Chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia della autorizzazione (…)”. Per poter commercializzare in Italia un ponteggio, il fabbricante deve essere in possesso della relativa autorizzazione ministeriale (art. 131, comma 2, D.lgs. n. 81/2008: “…per ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante chiede al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali l’autorizzazione alla costruzione ed all’impiego […]”).
Ne consegue che l’impiego di ponteggi privi di autorizzazione ministeriale non è ammesso ai sensi del citato art. 131, comma 6, e che la violazione di tale precetto è sanzionata penalmente.
- DOCUMENTAZIONE
Maggiori controlli in fase di cessione del credito. Il nuovo ruolo dei CAAF
Benefici contributivi e applicazione dei CCNL per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro: le novità dell’ultima ora
Attenzione poi all’art. 4 comma 1 del recente DL 13/2022 , CD. Decreto Correttivo Antifrodi Superbonus, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 febbraio 2022, che va a incidere su quanto scritto sopra in materia di controlli.
Come rilevato dalla stessa Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili in una nota del 28 febbraio scorso, la volontà del legislatore è di escludere dal mercato degli appalti le imprese coinvolte nella realizzazione dei lavori edili superiori ai 70.000 euro, che non garantiscono ai lavoratori le adeguate tutele in termini di salario, formazione e sicurezza sul lavoro.
Si prevede, nello specifico, il riconoscimento dei benefici relativi ai diversi bonus edilizi, per i lavori edili di cui all’allegato X al D.Lgs. n. 81, di importo superiore a 70.000 euro, solo se nell’atto di affidamento dei lavori (contratto di appalto) è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionali e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’art. 51 del d.lgs. 81/2015. L’indicazione del contratto collettivo deve essere riportata anche nelle fatture emesse in esecuzione dei lavori.
Solo le imprese edili in grado di di dimostrare di aver rispettato le regole in termini di impiego corretto della manodopera potranno beneficiare (e far beneficiare i propri committenti) degli incentivi fiscali. La congruità della manodopera all’interno del singolo appalto deve essere documentata da apposita attestazione. Questa attestazione è il DURC di congruità che, lo ricordiamo, dal 1° novembre scorso è obbligatorio per ogni cantiere pubblico e per quelli privati di importo superiore a 70mila euro.
Ricordiamo inoltre che la verifica della congruità si riferisce all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato il cui valore è desumibile dal contratto d’appalto.
Ulteriori adempimenti per poter cedere il credito. Il ruolo dei CAAF
I nuovi obblighi si riflettono inevitabilmente anche nella delicata fase di comunicazione di cessione del credito all’Agenzia delle Entrate.
I CAAF, in quanto soggetti abilitati ad effettuare tale comunicazione, prima di apporre (in tutti i casi previsti) il visto di conformità, dovranno:
Ø acquisire dall’impresa appaltatrice, oltre all’asseverazione prezzi rilasciata dal professionista abilitato, anche il DURC di congruità emesso dalla cassa edile.
Ø verificare che la descrizione del contratto collettivo nazionale del lavoro applicato dall’impresa esecutrice dei lavori sia indicata nel relativo atto di affidamento (contratto di appalto) e, che la stessa, sia riportata anche nelle fatture emesse dall’impresa;
ATTENZIONE!
La richiesta di esplicitare la tipologia del contratto collettivo di lavoro applicato acquisisce efficacia decorsi 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge n. 13 avvenuta lo scorso 26 febbraio.
I nuovi adempimenti si applicano, quindi, ai lavori edili privati sopra i 70.000€ avviati dopo il 26 maggio 2022.
I nostri Uffici a supporto delle aziende
Come si può intuire la materia, oltre ad essere complessa è anche interdisciplinare. Ne consegue che gli Uffici coinvolti sono necessariamente diversi.
Questo il riepilogo.
- Artambiente: per tutte le informazioni relative in materia di sicurezza (corsi, adempimenti documentali obbligatori, ecc.); tel. 041 5284230;
- Ufficio Categorie: per tutto quello che riguarda l’aggiornamento sui Bonus edili e le relative cessioni del credito; tel. 041 5299270.
- CAAF: per le comunicazioni di cessione dei crediti all’Agenzia delle Entrate; tel. 041 5299217;
- Ufficio Paghe: per quanto riguarda la richiesta del DURC di congruità e le comunicazioni con le casse edili: tel. 041 5299240. A tale scopo è attivo un servizio a tariffe calmierate per la registrazione del singolo cantiere
Le aziende possono comunque tenere come riferimento unico l’Ufficio Categorie (tel. 041 5299270) che svolge funzione di raccordo e di collegamento con gli altri Uffici interessati
Anticipiamo, infine, che sono in programma una serie di incontri sui territori per illustrare i nuovi aspetti operativi a carico delle aziende.
Un cordiale saluto.
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