Pneumatici nelle imbarcazioni come parabordi: si purché resi galleggianti

Come già comunicato, ricordiamo che da luglio 2016 il Consiglio Metropolitano (Ex Provincia di Venezia) ha deliberato la modifica dell’art 20 comma 5 del Regolamento per il coordinamento della navigazione locale nella Laguna Veneta.

L’articolo prevede che “sulle unità lagunari possono essere utilizzati parabordi mobili galleggianti”. 

Quindi anche pneumatici purché siano galleggianti in caso di perdita accidentale.

Ricordiamo questa prescrizione perché abbiamo ricevuto in questi giorni alcuni verbali elevati dagli organi di controllo ad imbarcazioni che utilizzavano pneumatici senza alcun rivestimento interno che li rendessero, appunto, galleggianti.

Suggeriamo, pertanto, a tutti coloro che impiegano sui natanti pneumatici come parabordi, di rivestirli internamente in modo da renderli galleggianti in caso di perdita accidentale.

L’Ufficio Categorie resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento (t. 041 5299270).