DPCM Fase 2: riaprono i cantieri in sicurezza –

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Attenzione al Protocollo sicurezza: evitare documenti generici e parziali

 

 

Come già anticipato da Lunedì 4 maggio riparte tutto il settore delle costruzioni e del commercio all’ingrosso funzionale alle costruzioni. Inoltre, sempre a partire dallo scorso 27 aprile, sono ripartiti i lavori pubblici e le attività preparatorie funzionali a riavviare i cantieri e le attività edili private. Lo prevede il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio 26 aprile 2020 per la “Fase due” con le prima misure sull’allentamento del lockdown e le riaperture delle aziende. In realtà in Veneto già da Venerdì 24 pomeriggio, sulla base dell’Ordinanza regionale n. 42, è possibile operare all’interno dei cantieri con le manutenzioni.
Nell’allegato 3 del decreto sono inserite le nuove attività con i relativi codici ATECO che, unitamente a quelle del precedente allegato 3 al DPCM 10 aprile 2020, non saranno più sospese a partire dal 4 maggio: tra queste, anche tutte quelle relative al comparto dell’edilizia, ovvero Costruzione di edifici (Ateco 41), Ingegneria civile (Ateco 42) e Lavori di costruzione specializzati (Ateco 43). Al comma 9 è precisato che “le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020”.
Da subito, invece, come indicato in una nota del Mise e Mit, potranno ripartire i lavori pubblici relativi a «scongiurare il rischio di dissesto idrogeologico del territorio e relative ai settori dell’edilizia residenziale pubblica, dell’edilizia scolastica e dell’edilizia penitenziaria». Per tali attività resta necessaria la comunicazione al Prefetto.
La ripresa di lavori pubblici dovrà naturalmente avvenire in sicurezza, nel rispetto delle previsioni del nuovo Protocollo di regole per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid19 nei cantieri del 24 aprile, contenuto nell’allegato 7 del decreto già allegato nelle comunicazioni precedenti.
Nel Protocollo vengono fornite indicazioni operative per incrementare in tutti i cantieri l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento dell’epidemia, seguendo la logica della precauzione e le indicazioni dell’Autorità sanitaria non solo per i lavoratori ma anche per i titolari del cantiere e tutti i subappaltatori e subfornitori: dalle informazioni sugli obblighi in cantiere da parte del datore di lavoro alle modalità di accesso dei fornitori, dalle precauzioni igieniche personali all’organizzazione del cantiere con turnazioni, dai dispositivi di protezione alla gestione e sanificazione degli spazi comuni.
Tra le altre novità, inoltre, il personale dovrà essere sottoposto alla misurazione della temperatura prima dell’accesso al cantiere (che non sarà consentito con più di 37,5°) e l’accesso agli spazi comuni (comprese mense e spogliatoi) sarà contingentato, con ventilazione continua dei locali, tempo di sosta ridotto e distanza di 1 metro tra le persone.
Chiaramente il Protocollo sicurezza dovrà essere redatto tenendo conto della specifica realtà dell’azienda e del contesto territoriale in cui essa opera e, soprattutto, dovrà riportare chiare e concrete misure precauzionali relativamente a tutte le varie fasi della gestione del cantiere; in altre parole un documento approssimativo e generico corre il rischio di essere contestato in sede di eventuale ispezione da parte degli di controllo, in primis lo Spisal.
Per questo motivo invitiamo le aziende del comparto casa, che non avessero ancora provveduto, a prendere tempestivi contatti con Artambiente (tel. 041 5284230 – mail: info@artambiente.com) per un rapido confronto sulle modalità di compilazione del documento o per la predisposizione completa dello stesso. In quest’ultimo caso è previsto un servizio a tariffe agevolate per i Soci Confartigianato con possibilità di rimborso per le aziende in regola con i versamenti Ebav o Edilcassa.