
Ricordiamo che dal 17 ottobre 2023, l’UE ha messo al bando la commercializzazione di un’ampia gamma di prodotti contenenti glitter liberi e microplastiche. Il divieto riguarda i glitter non per uso cosmetico, solo in plastica e non biodegradabili (sono esclusi quindi i glitter in vetro o metallo) e che non rimangono “attaccati” a un qualcosa di solido (ad es. colla, vernici, inchiostro, altri oggetti solidi) e che quindi possono staccarsi durante l’utilizzo dell’oggetto (ad esempio decorazioni natalizie, maschere, travestimenti). Il divieto non prevede il ritiro dal mercato se l’ immissione dei prodotti è avvenuta prima del 17 ottobre 2023 con possibilità quindi di vendita fino ad esaurimento scorte.
Sin dagli anni ’80, i glitter hanno adornato cosmetici, giocattoli, maschere, detergenti e prodotti per la casa. La loro diffusione, però, ha avuto un prezzo: l’emissione di ingenti quantità di microplastiche dannose per l’ambiente. Dall’anno scorso però c’è stata una recente svolta.
Dal 17 ottobre 2023, l’UE ha messo al bando la commercializzazione di un’ampia gamma di prodotti contenenti microplastiche come glitter liberi. Questi possono disperdersi, a causa del loro impatto ambientale.
Si tratta, nello specifico, del Regolamento (UE) 2023/2055 della Commissione che modifica l’Allegato XVII del regolamento REACH per quanto riguarda le microparticelle di polimeri. L’ambito di applicazione della restrizione è descritto sul sito web della Commissione europea all’indirizzo https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_4581
Il ruolo del regolamento REACH nel divieto delle microplastiche
Questa decisione è basata su ricerche dell’ECHA (l’Agenzia Europea per le sostanze chimiche) che hanno evidenziato la presenza di microplastiche non solo nell’ambiente ma anche nel sangue umano. L’obiettivo? Ridurre l’inquinamento da microplastiche del 30% entro il 2030.
Sarà vietata la vendita di microplastiche – ovvero tutte le particelle di polimeri sintetici inferiori a cinque millimetri, organiche, insolubili e resistenti alla degradazione – e di prodotti ai quali sono state aggiunte volontariamente microplastiche.
Quali prodotti sono interessati dal divieto di glitter e microplastiche?
Il divieto non riguarda quindi solo i glitter. Ecco alcune categorie che rientrano nel provvedimento:
-i cosmetici
-i detersivi e ammorbidenti da bucato
-i materiali granulari utilizzati per le superfici sportive artificiali, come la diffusissima erba sintetica; questi ultimi rappresentano la principale fonte di microplastiche utilizzate volontariamente e disperse massivamente nell’ambiente.
Mentre per quanto riguarda i giocattoli, le microplastiche vengono aggiunte solitamente sotto forma di brillantini, sabbia magica, slime, schiume.
Esistono delle esenzioni, ad esempio per le micro-particelle di polimeri sintetici (utilizzati conformemente alle istruzioni d’uso) che mediante mezzi tecnici non vengono rilasciate nell’ambiente oppure che sono permanentemente incorporate in una matrice solida durante l’uso finale. previsto.
La Commissione Europea considera questo un passo significativo verso la protezione ambientale, con periodi di transizione previsti per permettere alle industrie di adeguarsi. In definitiva, questa mossa spingerà le aziende verso tecnologie più sostenibili, promuovendo prodotti privi di microplastiche e sostenendo le PMI innovative.
Che tipo di prodotti rientrano nel campo di applicazione?
Nel caso di articoli glitterati per i quali la funzione decorativa è secondaria – come i tessuti utilizzati per gli indumenti o le calzature – i glitter sono sempre considerati parte integrante dell’articolo. Questi articoli glitterati – ad esempio: abbigliamento, scarpe, tende – sono fuori dal campo di applicazione della restrizione;
Per gli articoli glitterati che hanno una funzione puramente decorativa, o per i quali la funzione decorativa è la funzione principale dell’articolo – come i tessuti utilizzati in alcuni kit artistici e artigianali, i cappelli per giocattoli e feste, le decorazioni natalizie, le maschere, ecc. – i brillantini possono essere considerati parte integrante dell’articolo solo se non si staccano dall’articolo durante il normale utilizzo finale (compreso lo stoccaggio). Nel caso in cui i brillantini si stacchino dall’articolo durante il normale utilizzo finale, quel prodotto glitterato deve essere considerato come una combinazione di un articolo (ad esempio l’articolo senza i brillantini) e di una miscela (i brillantini). In quest’ultimo caso, il divieto si applica: riguarderebbe specificatamente i brillantini, ma, in pratica, l’intero articolo glitterato non può essere venduto.
I suggerimenti dell’Associazione in vista del Carnevale
In sostanza, il divieto di vendita si applicherebbe (il condizionale d’obbligo in quanto la materia è, come si evince, suscettibile di interpretazioni) a partire dal 17 ottobre 2023 solo agli oggetti glitterati che hanno principalmente una funzione decorativa (come – ma non solo – le decorazioni natalizie, i cappelli per le feste, le maschere) dai quali i glitter si possono staccare durante il normale utilizzo finale.
A testimonianza, inoltre, della difficoltà di fornire delle linee guida chiare e oggettive, si segnala che in questa fase la Commissione europea non è in grado di raccomandare un test standard per dimostrare se i brillantini si staccano durante il normale utilizzo finale.
Per chiudere, i prodotti già presenti sul mercato – ad esempio quelli sugli scaffali o nelle scorte dei fornitori – possono continuare a essere venduti fino all’esaurimento delle stesse.
Il suggerimento che ci sentiamo quindi di dare ai nostri associati in qualità di rivenditori di questi articoli, in considerazione del prossimo Carnevale, pur nell’aleatorietà della problematica, è di adottare la massima prudenza e di porre in vendita solo quei prodotti che possono indiscutibilmente fare riferimento a ordini di acquisto antecedenti al 17/10/23.
Sempre in vista del Carnevale ricordiamo che tutti i prodotti commercializzati, anche dalle imprese artigiane, devono essere etichettati. In quest’ottica, con lo scopo di facilitare i Soci ad inserire nelle etichette le informazioni corrette, abbiamo creato, grazie al contributo dell’Avv. Mauro Albertini, nostro consulente di diritto del consumo, una piccola guida che rialleghiamo alla presente mail. In linea generale, però, che le informazioni contenute all’interno delle etichette dovranno riportare le informazioni riguardanti chi ha immesso nel mercato il prodotto e sulle eventuali sostanze nocive presenti in esso, anche in relazione all’uso del prodotto stesso.
A disposizione per ogni chiarimento (Ufficio Categorie, tel. 041 5299270/5 – mail: ufficio.dalcorso@artigianivenezia.it).