Dopo una lunga gestazione è stato pubblicato, nella G.U. n. 48 del 27.02.2025, il D.M. n. 18/2025 che stabilisce le modalità attuative ed operative degli schemi di assicurazione contro i rischi catastrofali.

Ecco la sintesi del decreto attuativo emanato in merito all’obbligo di stipula di polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da eventi catastrofali, come previsto dalla normativa vigente.
Obbligo di stipula
Tutte le imprese con sede legale o con stabile organizzazione in Italia devono stipulare, entro e non oltre il 31 marzo 2025, una polizza assicurativa per la copertura dei danni derivanti da calamità naturali e eventi catastrofali.
L’obbligo si applica ai seguenti beni aziendali:
-Immobili: fabbricati e terreni utilizzati per l’attività d’impresa;
-Impianti e macchinari: tutte le apparecchiature fisse o mobili funzionali alla produzione;
–Attrezzature industriali e commerciali: strumenti e dispositivi operativi.
In poche parole, le immobilizzazioni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa.
Conseguenze in caso di mancata stipula
Attenzione! Le imprese che non ottemperano all’obbligo di assicurazione potrebbero essere escluse dalla possibilità di accedere ad incentivi, contributi e garanzie pubbliche. Tra queste ci sono le garanzie del fondo di garanzia delle PMI, strumento fondamentale per la facilitazione dell’accesso al credito per le aziende artigiane.
Eventi coperti dalla stipula
Le polizze devono garantire la copertura per danni derivanti dai seguenti eventi:
-Terremoti: movimenti sismici con epicentro nelle aree riconosciute dagli enti nazionali competenti;
–Alluvioni, inondazioni ed esondazioni: fuoriuscita di acqua da corsi d’acqua, laghi o bacini artificiali, causata da fenomeni atmosferici estremi;
-Frane: movimenti improvvisi di terra o roccia lungo versanti instabili.
Nel dettaglio nel decreto viene previsto che ai fini dell’articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si intende per
a) alluvione, inondazione ed esondazione: fuoriuscita d’acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d’acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione.
Eventi non coperti dalla stipula
Le polizze non coprono danni derivanti da:
-Conflitti armati, atti di terrorismo e sabotaggio;
-Contaminazione radioattiva o danni da sostanze chimiche;
-Immobili abusivi o privi delle autorizzazioni edilizie.
Calcolo e aggiornamento dei premi
Il premio è calcolato misura proporzionale al rischio ed in particolare in base a:
-Localizzazione e vulnerabilità dei beni;
-Dati storici e modelli predittivi che valutano probabilità di eventi e vulnerabilità;
-Misure preventive adottate dall’impresa.
Gli importi saranno aggiornati periodicamente per allinearsi ai rischi e alle condizioni economiche correnti.
Scoperto a carico dell’assicurato
Fino a 30 milioni di euro: scoperto massimo del 15% del danno indennizzabile.
Oltre 30 milioni di euro: la percentuale di scoperto sarà negoziata tra le parti.
Massimali di indennizzo
Fino a 1 milione di euro: indennizzo pari alla somma assicurata.
Tra 1 e 30 milioni di euro: indennizzo minimo pari al 70% della somma assicurata.
Oltre 30 milioni di euro: massimale definito liberamente tra le parti.
Per i terreni, la copertura è offerta “a primo rischio assoluto”, fino a concorrenza del massimale o limite di indennizzo, pattuiti in misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato, senza considerare il valore totale del bene assicurato.
Questo significa che, indipendentemente dal valore complessivo del bene, l’assicurazione coprirà i danni fino all’importo massimo stabilito, evitando l’applicazione della regola proporzionale.
Controllo e trasparenza
Le compagnie assicurative devono pubblicare online le condizioni e le tariffe applicate per garantire la massima trasparenza. IVASS vigilerà sul rispetto delle norme e sulla sostenibilità del sistema assicurativo.
Disposizioni transitorie
L’adeguamento alle previsioni di legge dei testi di polizza deve avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
Per le polizze già in essere, l’adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse.
Eventuali revisioni delle tariffe assicurative, causate da un evento catastrofale prima della scadenza, dovranno essere effettuate entro 30 giorni.
Per maggiori chiarimenti di allega il decreto ministeriale.
Suggerimenti
Dopo un’attenta riflessione l’Associazione ha preso la decisione di non propone alcuna convenzione con una compagnia assicurativa piuttosto di un’altra. Il consiglio, invece, che ci sentiamo di dare alle aziende associate è di prendere tempestivi contatti con la propria assicurazione per valutare modalità e costi per l’integrazione della polizza per personalizzare la copertura specifica contro i rischi da eventi catastrofali.