Modulo per controllo 26 marzo 2020
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Trasportatori su barca e autotrasportatori, taxi su gomma e su barca, noleggiatori con conducente di vetture, autobus e natanti: senza di loro l’Italia sarebbe a piedi e questo è ancora più evidente in una città come Venezia.
Gli imprenditori artigiani dei trasporti e della logistica offrono un servizio indispensabile per assicurare la mobilità, nazionale ed internazionale, delle merci e delle persone.
Modulo per controllo 26 marzo 2020
Alleghiamo l’aggiornamento dei codici ATECO del DPCM in uscita che sostituisce quello del 22 Marzo e che avrà i suoi effetti dal 28 Marzo 2020. Purtroppo come avrete capito i decreti che stanno uscendo non sono chiari e spesso lasciano dei dubbi interpretativi che non permettono neanche a noi di essere pienamente esaustivi. Siamo comunque in costante contatto con Enti Locali e i vari Ministeri per i chiarimenti dovuti. Vi raccomandiamo, al di la’ delle precisazioni contenute nel corpo della presente mail, di controllare il vostro specifico codice ATECO nella visura camerale. Ricordiamo che l’Allegato I riporta tutte le attività CHE POSSONO STARE APERTE. Aggiornamenti presenti nell’Allegato I: – CODICI ATECO CANCELLATI (non potranno più lavorare dal 28 Marzo): 13.94, 22.01, 28.3, 28.93, 46.69.13 – CODICI ATECO AGGIUNTI (quindi che potranno lavorare dall’entrata in vigore del presente Decreto e cioè da oggi 26 Marzo): 23.13 Fabbricazione di Vetro Cavo, 25.21 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale, 25.92 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo, 27.2 Fabbricazione di pile e di accumulatori elettrici, 28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio, 78.2 Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale), 82.99.99 altri servizi di sostegno alle imprese; […]
D. È consentito all’imprenditore o a un suo preciso delegato accedere a un’azienda o a un cantiere chiuso, per verificare lo stato dei beni o per per motivi di sicurezza? R. È consentito nel caso di eventuali sopralluoghi indifferibili, finalizzati ad accertare la regolarità del funzionamento di alcune attrezzature o apparecchiature rimaste “accese”, ovvero “sotto pressione” (come gli impianti idraulici) o in altre situazioni simili, e ciò per evitare danni maggiori. È stata resa critica la figura del manutentore per il mantenimento in funzione dei beni aziendali. Pacifico quando esso è esterno, ma se è un dipendente a occuparsene? Come ci si comporta? Se tali funzioni sono svolte da personale interno all’azienda, ciò deve risultare da documentazione interna (ad esempio nel DVR), anche perché il manutentore interno dovrà essere altresì in possesso della necessaria formazione e addestramento specifico. Qualora dovesse recarsi in azienda per esigenze indifferibili, sarebbe opportuno che tali elementi specifici risultino dall’autocertificazione appositamente predisposta. *** D. Per poter continuare a svolgere l’attività economica è necessario considerare solo l’attività primaria dell’impresa, o è possibile tenere conto anche dell’attività prevalente e dell’attività secondaria iscritte nel registro delle imprese? R. Se l’attività prevalente, o l’attività secondaria sono incluse nell’elenco di cui […]