Il personale addetto al recupero dei gas fluorurati nei veicoli a motore deve essere in possesso dell’attestato di abilitazione: lo stabilisce il DPR n° 43/2012 entrato in vigore il 5 Maggio 2012 che attua il Regolamento Europeo 842/2066 relativo al recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra. Tale decreto prevede che il personale addetto al recupero dei gas fluorurati dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore, per poter operare in officina deve obbligatoriamente essere in possesso dell’attestato di abilitazione rilasciato da un organismo di attestazione certificato a completamento di un corso di formazione (8 ore complessive). In base al nuovo decreto, è stato istituito un registro telematico delle persone e delle imprese certificate (art. 13 DPR 43/2012) presso le Camere di Commercio competenti per il territorio. Le imprese e le persone addette al recupero dei gas fluorurati ad effetto serra degli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore sono obbligati ad iscriversi entro 60 giorni dall’istituzione di questo registro da parte del Ministero dell’Ambiente: dal momento che tale registro è stato attivato l’11 febbraio 2013, il termine ultimo è pertanto il 12 aprile 2013. Il Ministero ritiene, tuttavia, alcune esenzioni: in particolare l’esenzione degli autoriparatori dal […]
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