Ordinanza regionale n. 169 del 17/12/20 – I contenuti del nuovo provvedimento in vigore dal 19 dicembre

17 Dic 2020

Il provvedimento, già pubblicato sul BUR regionale, mantiene inalterate tutte attività produttive e commerciali ma dalle 14 prevede un nuovo divieto; per dirla in maniera semplice, si lavora solo con abitanti del proprio territorio comunale per distribuire il flusso commerciale. Questo è il punto nodale del nuovo provvedimento.


Il provvedimento entrerà in vigore sabato 18 dicembre p.v. e resterà valido fino al mercoledì 6 gennaio 2021; l’obiettivo è chiaro: vietati gli spostamenti fra comuni a partire dalla ore 14,00 e fino alle 22,00 quando scatta il coprifuoco; quindi chi deve andare fuori comune ci va di mattina.


Pertanto, se non subentrano ulteriori chiarimenti o diverse interpretazioni, ad oggi la situazione è la seguente:
· la chiusura dei confini comunali dalle 14.00
· le attività commerciali aperte dalle 14.00 alle 21.00 per soli residenti
· uscita dal proprio Comune dopo le 14.00 per motivi di lavoro e sanitari
· ci si potrà spostare per fare la spesa dopo le 14.00, nel caso non ci sia un supermercato nel proprio Comune

Sono previste deroghe con autocertificazione (modello allegato) per:
· Parrucchiere e lavanderie – deroga
· Minori e mezzi pubblici – deroga
· Alberghi e seconde case – deroga
· Ristoranti e pranzi – deroga morbida: i ristoranti potranno servire il pranzo a clienti residenti oltre il confine comunale a patto che, dopo la fine del pranzo, anche oltre le 14.00, il cliente torni al proprio domicilio

L’Ordinanza richiama infine la raccomandazione ad entrare nei negozi del proprio comune dopo le 14.00 per evitare assembramenti.
Le sanzioni di questa nuova ordinanza sono le stesse contenute nella precedente, la numero 167 del 10 dicembre scorso.

Ordinanza n.169 del 17 dicembre 2020

OPGR  n.  169  del  17  dicembre  2020  – Contenuti del nuovo provvedimento regionale

Misure relative allo spostamento individuale

Spostamenti  tra Comuni del Veneto – Dal 19 dicembre 2020 fino al 6 gennaio 2021,  dopo  le ore 14 non è ammesso lo spostamento in un Comune diverso da quello di residenza o dimora, salvo che per comprovate esigenze lavorative, per  studio,  per  motivi  di  salute,  per  situazioni di necessità, o per svolgere  attività  non  sospese  o  usufruire di servizi non sospesi e non disponibili  in  tale comune; dopo le 14 è sempre ammesso il rientro presso l’abitazione.
Lo  spostamento  verso  e  da  comuni  di  altre  regioni  è regolato dalla disciplina statale.

Servizi  alla  persona –  É sempre possibile lo spostamento fuori comune per usufruire  di  servizi  alla  persona (lavanderia, acconciatura, estetista, ecc.).

Spostamenti  verso ristoranti –  I ristoranti collocati in comuni diversi da quello  di  residenza o dimora possono essere raggiunti entro le ore 14; il rientro  presso la residenza o dimora può avvenire anche oltre tale orario, a seguito della consumazione del pranzo.

Spostamento relativo a minori –  Sono sempre possibili gli spostamenti anche tra  comuni  per  raggiungere  i  figli minorenni presso l’altro genitore o comunque  presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé. ノ sempre possibile portare e recarsi a riprendere i minori.

Spostamento  per  matrimoni e funerali – É sempre possibile lo spostamento tra comuni per partecipare a matrimoni e funerali, da svolgere nel rispetto delle linee guida.

Spostamenti  per accesso a trasporto collettivo (aerei, treni, navigazione, autobus,  ecc.).  –  É sempre possibile lo spostamento da e per stazioni di trasporto pubblico per esigenze proprie di viaggio e per accompagnamento di altri soggetti.

Spostamento  verso  la seconda casa –  É sempre possibile il raggiungimento della seconda casa.

Spostamenti  dei  soggetti  in  soggiorno turistico –  Per i soggetti che si trovano  in  albergo, seconda casa o simili, il comune di “riferimento” dal cui territorio operano le limitazioni è quello in cui si trovano l’albergo, seconda casa o simili.

Orario raccomandato di accesso agli esercizi commerciali e ai servizi –  Per ridurre    i    contatti    e    contenere    gli  assembramenti,  si  fa  forte raccomandazione  affinché  l’accesso agli esercizi commerciali e ai servizi del comune di residenza o dimora avvenga dopo le ore 14.

Autocertificazione  –   Per  gli  spostamenti  effettuati  dopo  le ore 14 è obbligatorio  indicare  le  ragioni  e i luoghi degli spostamenti, anche in rientro,  nell’autocertificazione  conforme al modello statale dell’ottobre scorso.

AUTOCERTIFICAZIONE

Da    esibire    all’organo    di    controllo.    La    mancata    esibizione dell’autocertificazione  determina  l’applicazione  delle sanzioni previste dalla  normativa  di  legge,  anche  se  rimane  confermato  che il modello dell’autocertificazione  è  a  disposizione  delle  Forze dell’Ordine e può essere compilata sul posto al momento del controllo.

Misure relative al comportamento personale

    1.    Al  di  fuori  dell’abitazione, è obbligatorio l’uso corretto della mascherina  a  copertura di naso e bocca, ad eccezione dei bambini di età  inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva  e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso  della mascherina,  nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.  Nel caso di momentaneo abbassamento  della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande  o  per  la  pratica  del  fumo,  dovrà  in  ogni caso essere assicurata  una  distanza  interpersonale  minima  di un metro, salvo quanto  disposto  da  specifiche previsioni maggiormente restrittive.
Resta  altresì  obbligatorio  l’utilizzo  della  mascherina sui mezzi privati se presenti a bordo persone tra loro non conviventi.

    2.    L’attività  sportiva  o  motoria  e  le  passeggiate all’aperto sono effettuate  presso  parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche purché  comunque nel rispetto della distanza  interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività  e  in ogni caso al di fuori delle strade, piazze del centro storico  della  città,  delle  località  turistiche  (mare, montagna, laghi)  e  delle  altre  aree solitamente affollate, tranne che per i soggetti  che  risiedono  o  dimorano  in  tali  aree.  È  fortemente raccomandato  di  non  recarsi  in  altra  abitazione  di  un  nucleo familiare  diverso  dal  proprio  se  non  per  necessità o motivi di lavoro.

Misure per gli esercizi commerciali al dettaglio

    1.    L’accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad    una persona  per  nucleo  familiare,  salva  la  necessità  di accompagnare  persone  con  difficoltà o minori di età inferiore a 14 anni.

    2.    In  tutti  gli  esercizi  di  commercio  al  dettaglio su area fissa regolarmente  aperti  secondo  le disposizioni nazionali e regionali, singoli  o  inseriti  in  parchi commerciali o complessi commerciali, valgono  i  seguenti  limiti  di  compresenza  di  persone,  fermo il rispetto  in  ogni caso dei protocolli e delle linee guida vigenti in materia di commercio al dettaglio in area fissa:
          a.      per  i  locali  con  una  superficie  fino a 40 metri quadri è consentito l’accesso a n. 1 cliente per volta;
          b.      per  i locali con una superficie superiore a 40 metri quadri è consentito l’accesso di n. 1 cliente ogni 20 metri quadri.

    3.    É fatto divieto di esercizio dell’attività di commercio nella forma del  mercato  all’aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei  quali  sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:
          a.      nel    caso    di    mercati    all’aperto,  ove  possibile,  una perimetrazione  o  altra forma di delimitazione, anche mediante cartelli,    tale da  convogliare  l’accesso  e  l’uscita  dei consumatori,  possibilmente,  verso  uno  specifico  varco  che consenta  un  controllo  sulle  presenze  e  la  prevenzione di affollamenti  e assembramenti. In ogni caso si raccomanda che i gestori  dei singoli banchi, ove possibile, evitino il formarsi di assembramenti;
          b.      sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell’accesso all’area di vendita;
          c.      applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell’allegato 9 del DPCM 3.11.2020.

    4.    Tutti  i  punti  vendita  devono  esporre  all’ingresso  un cartello indicante il numero massimo di clienti ammessi nel locale ed impedire l’ingresso di ulteriori clienti qualora questo fosse raggiunto.

Misure per gli esercizi di ristorazione e simili

    1.    L’attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolge, dalle ore  11  alle  15,  prioritariamente  occupando i posti a sedere, ove presenti,  sia  all’interno  che all’esterno dei locali e, riempiti i posti  a  sedere  o in caso di assenza di posti a sedere, rispettando rigorosamente il distanziamento interpersonale.

    2.    Dalle  ore  15  alla  chiusura l’attività si svolge solo a favore di avventori  regolarmente  seduti  nei  posti  interni  ed  esterni del locale.  Vanno in ogni caso rispettate le Linee Guida approvate dalla Conferenza  delle  Regioni  anche  relativamente alla distanza minima interpersonale di un metro.

    3.    La mascherina va utilizzata sia in piedi che seduti, anche durante la conversazione,  salvo  che  nel  tempo strettamente necessario per la consumazione.

    4.    Non  possono  essere  collocati più di quattro avventori per tavolo, anche  se  conviventi,  con  rispetto  in  ogni  caso dell’obbligo di distanziamento di un metro.

    5.    I  servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)  devono  esporre  all’ingresso  un cartello indicante il numero massimo di persone ammesse nel locale ed evitare l’ingresso di ulteriori clienti qualora questo fosse raggiunto.

    6.    La  consumazione  di  alimenti e bevande per asporto è vietata nelle vicinanze  dell’esercizio di vendita o in luoghi affollati, salvo che per gli alimenti da consumare nell’immediatezza dell’asporto.

    7.    La  vendita  di alimenti e bevande con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata.