Un altro duro colpo alla liquidità delle imprese!
Entra in vigore dal prossimo 24 ottobre, la nuova legislazione in materia di relazioni commerciali tra imprese
Tra le novità introdotte dalla Legge n. 27 del 27/03/12 (conversione del cd. decreto liberalizzazioni), all’art. 62, segnaliamo l’entrata in vigore dal prossimo 24 ottobre della nuova disciplina obbligatoria per i pagamenti delle forniture di prodotti alimentari e agricoli. Il termine massimo per il pagamento sarà di 30 giorni per i prodotti deperibili e 60 per gli altri prodotti alimentari; in entrambi i casi il termine decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.
Una novità che si preannuncia dirompente anche per il comparto artigiano dell’Alimentazione e di altri settori come i Decoratori con fiori, in quanto la norma, nata con lo scopo di riportare a condizioni di equilibrio i rapporti tra produzione agricola, trasformazione e grande distribuzione organizzata, inevitabilmente coinvolgerà nel suo insieme tutta la filiera alimentare, ma non solo.
Dal prossimo 24 ottobre, dunque, negozi al dettaglio, bar, ristoranti, venditori ambulanti, artigiani, fioristi e persino gli agenti di commercio dovranno confrontarsi con questi nuovi obblighi, peraltro inderogabili. Per quanto riguarda la normativa, va ricordato che sono previste forti sanzioni e interessi maggiorati per chi non si dovesse attenere alle regole e venisse perciò segnalato all’Autorità Garante per la Concorrenza.
Confartigianato Venezia, al pari delle altre Associazioni dell’artigianato, ha volutamente scelto di attendere fino all’ultimo a fornire l’informativa in quanto è tutt’ora in atto un’azione sindacale della nostra Confederazione finalizzata a semplificare il testo della norma e ad introdurre specifiche deroghe per le attività di ridotte dimensioni. Tuttavia, a pochi giorni dall’entrata in vigore dell`Art. 62, sembra ormai certa la data di decorrenza del 24 ottobre, anche se la sua applicazione presenta ancora poche certezze e molti dubbi su diverse parti del provvedimento.
Ad alimentare la confusione contribuisce la mancata pubblicazione del Decreto interministeriale di applicazione della normativa suddetta, la cui l’emanazione era prevista entro il 24 Giugno 2012; il testo del decreto attuativo della Legge 27/2012 è infatti ancora al vaglio del Consiglio di Stato e presumibilmente non sarà pubblicato prima dell’entrata in vigore del provvedimento (24/10/12).
Il Decreto attuativo contiene un indirizzo interpretativo alquanto flessibile che, pur nel rispetto del dettato della norma, consente di tener conto della molteplicità e complessità di situazioni e rapporti riconducibili a tale comparto nonché delle prassi operative consolidate nei rapporti di filiera.
La sua mancata adozione lascerebbe quindi spazio ad una interpretazione letterale della norma che comporterebbe elementi di rigidità insostenibili a carico degli operatori della filiera, tali da paralizzarne l’operatività, rappresentando in tal modo un freno importante per la ripresa economica. Se infatti da un lato l’Art. 62 porta con sé la volontà di stabilire un rapporto fornitore/cliente più "rigido" in termini di tempistica, come già avviene in altri paesi europei, la sua applicazione letterale cade in un momento di grave crisi e nel quale molte aziende hanno grandi difficoltà in termini di liquidità.
La malattia rappresentata dai ritardati pagamenti deve essere curata a tutti i livelli, nei tempi e nei modi giusti. Se applicato così, con il pagamento del corrispettivo per la cessione di soli prodotti agricoli e alimentari da effettuarsi entro il termine legale di 30 o 60 gg. a seconda dei casi, il provvedimento rischia concretamente di portare al collasso soprattutto quelle diverse aziende artigiane impegnate nelle forniture di alberghi, ristoranti, supermercati, ecc. In questo quadro generale di pesante incertezza sono state coinvolte anche le altre organizzazioni di rappresentanza per denunciare ai Ministeri competenti ed al Governo i rischi sopra descritti e richiedere una proroga dei termini di entrata in vigore dell’art. 62.
Per meglio chiarire la portata complessiva del provvedimento, e le inevitabili ripercussioni verrà organizzato a breve un incontro gratuito esteso a tutte le aziende socie Confartigianato interessate (in particolare il comparto alimentare e i decoratori con fiori).
Nel frattempo ci si adopererà per delineare una bozza di contratto commerciale, che risponda ai requisiti di legge, da mettere a disposizione delle aziende.