Forniture di prodotti agricoli e alimentari: sul decreto liberalizzazioni pagamenti a 30 e 60 giorni

09 Ott 2012

Un altro duro colpo alla liquidità delle imprese!
Entra  in  vigore dal prossimo 24 ottobre, la nuova legislazione in materia di relazioni commerciali tra imprese

Tra  le  novità  introdotte dalla Legge n. 27 del 27/03/12 (conversione del cd.  decreto liberalizzazioni), all’art. 62, segnaliamo l’entrata in vigore dal prossimo 24 ottobre della nuova disciplina obbligatoria per i pagamenti delle  forniture  di prodotti alimentari e agricoli. Il termine massimo per il pagamento sarà di 30 giorni per i prodotti deperibili e 60 per gli altri prodotti  alimentari;  in  entrambi  i  casi il termine decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.
Una  novità  che  si preannuncia dirompente anche per il comparto artigiano dell’Alimentazione  e  di  altri  settori  come  i Decoratori con fiori, in quanto  la norma, nata con lo scopo di riportare a condizioni di equilibrio i  rapporti  tra produzione agricola, trasformazione e grande distribuzione organizzata,  inevitabilmente  coinvolgerà nel suo insieme tutta la filiera alimentare, ma non solo.
Dal  prossimo  24  ottobre,  dunque,  negozi al dettaglio, bar, ristoranti, venditori  ambulanti, artigiani, fioristi e persino gli agenti di commercio dovranno confrontarsi con questi nuovi obblighi, peraltro inderogabili. Per  quanto  riguarda  la  normativa,  va ricordato che sono previste forti sanzioni e interessi maggiorati per chi non si dovesse attenere alle regole e venisse perciò segnalato all’Autorità Garante per la Concorrenza.
Confartigianato Venezia, al pari delle altre Associazioni dell’artigianato, ha  volutamente scelto di attendere fino all’ultimo a fornire l’informativa in   quanto   è   tutt’ora   in   atto  un’azione  sindacale  della  nostra Confederazione  finalizzata  a  semplificare  il  testo  della  norma  e ad introdurre specifiche deroghe per le attività di ridotte dimensioni. Tuttavia,  a pochi giorni dall’entrata in vigore dell`Art. 62, sembra ormai certa  la  data  di decorrenza del 24 ottobre, anche se la sua applicazione presenta  ancora  poche  certezze  e  molti  dubbi  su  diverse  parti  del provvedimento.
Ad  alimentare  la  confusione  contribuisce   la mancata pubblicazione del Decreto  interministeriale di applicazione della normativa suddetta, la cui l’emanazione  era  prevista  entro il 24 Giugno 2012;  il testo del decreto attuativo  della Legge 27/2012 è infatti  ancora al vaglio del Consiglio di Stato  e  presumibilmente  non sarà pubblicato prima dell’entrata in vigore del provvedimento (24/10/12).
Il Decreto   attuativo  contiene  un  indirizzo  interpretativo  alquanto flessibile che, pur nel rispetto del dettato della norma, consente di tener conto   della   molteplicità   e   complessità  di  situazioni  e  rapporti riconducibili a tale comparto nonché delle prassi operative consolidate nei rapporti di filiera.
La  sua  mancata  adozione  lascerebbe quindi spazio ad una interpretazione letterale  della norma che comporterebbe elementi di rigidità insostenibili a carico degli operatori della filiera, tali da paralizzarne l’operatività, rappresentando in tal modo un freno importante per la ripresa economica. Se  infatti  da  un  lato l’Art. 62 porta con sé la volontà di stabilire un rapporto  fornitore/cliente più "rigido" in termini di tempistica, come già avviene  in  altri  paesi europei, la sua applicazione letterale cade in un momento di grave crisi e nel quale molte aziende hanno grandi difficoltà in termini di liquidità.
La  malattia  rappresentata  dai  ritardati  pagamenti deve essere curata a tutti  i  livelli,  nei  tempi e nei modi giusti. Se applicato così, con il pagamento  del  corrispettivo  per  la cessione di soli prodotti agricoli e alimentari  da effettuarsi entro il termine legale di 30 o 60 gg. a seconda dei  casi,  il  provvedimento  rischia concretamente di portare al collasso soprattutto  quelle  diverse aziende artigiane impegnate nelle forniture di alberghi, ristoranti, supermercati, ecc. In  questo quadro generale di pesante incertezza sono state coinvolte anche le  altre  organizzazioni  di  rappresentanza  per  denunciare ai Ministeri competenti  ed al Governo i rischi sopra descritti e richiedere una proroga dei termini di entrata in vigore dell’art. 62.
Per  meglio  chiarire  la  portata  complessiva  del  provvedimento,  e  le inevitabili  ripercussioni  verrà  organizzato a breve un incontro gratuito esteso a tutte le aziende socie Confartigianato interessate (in particolare il comparto alimentare e i decoratori con fiori).
Nel  frattempo  ci  si  adopererà  per  delineare  una  bozza  di contratto commerciale,  che risponda ai requisiti di legge, da mettere a disposizione delle aziende.