DPCM 18 ottobre 2020

19 Ott 2020

Nella seduta di ieri, 18 ottobre 2020, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte,  ha pubblicato un ulteriore DPCM, che stabilisce nuove disposizioni, soprattutto per le attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In allegato troverete il testo del decreto, di seguito invece è una sintesi delle disposizioni di interesse applicabili da oggi:

  • le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 sino alle ore 24,00 con consumo al tavolo e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo.
  • rimangono consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro
  • resta sempre consentita (24 ore su 24) la ristorazione solo con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Attenzione, quindi, che per queste attività (comprese le gastronomie, gelaterie artigianali/commerciali, le pizze al taglio e similari) dalle 18.00 in poi, al momento dell’asporto, al prodotto  deve essere garantito un packaging che non consenta il consumo su pubblica via.  
     
  • è fatto obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo
     
  • le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite dalle ore 8,00 alle ore 21,00
     
  • restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto
     
  • le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti
       
  • sono vietate le sagre e le fiere di comunità. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro
     
  • sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza
     
  • tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico
     
  • nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza;
     
  • i sindaci possono disporre la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, di vie o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private