Un altro onere burocratico inutile sulla testa delle imprese: parliamo dell’obbligo di pubblicizzare i contributi pubblici ricevuti come indennizzi e ristori per la crisi provocata dalla pandemia, ma non solo.
Parte dalla nostra Associazione la protesta nei confronti del Governo con una lettera inviata per il tramite di Confartigianato nazionale ai Ministri dell’Economia, Sviluppo Economico, Lavoro e P.A. per mettere in evidenza i pesanti effetti amministrativi provocati dalla legge annuale sulla concorrenza del 2017.
Un provvedimento introdotto allo scopo di dare evidenza e pubblicità ad ogni forma di contributo erogata dalla pubblica amministrazione alle imprese che si sta rivelando l’ennesima zavorra a carico di quest’ultime.
In pratica, tutte le aziende, di qualsiasi dimensione e fatturato, entro il 30 giugno p.v. hanno l’obbligo di pubblicare tramite note integrative di bilancio (per chi è tenuto) o sul proprio sito internet le informazioni su contributi pubblici già in possesso della P.A.
Chi non ha un suo sito dovrebbe fare riferimento a quello dell’Associazione di riferimento.
Abbiamo sollecitato il Governo a chiarire che i sostegni ricevuti per l’emergenza epidemiologica siano esclusi dagli obblighi informativi : già gli enti pubblici sono vincolati a rendere conto di ogni erogazione. Il Parlamento si è reso conto dell’inutile carico burocratico facendo slittare l’entrata in vigore delle sanzioni ma rimane – per ora – l’obbligo di
pubblicazione per le imprese. La nostra richiesta va invece nella direzione di eliminare totalmente gli obblighi di pubblicazione di qualsiasi tipologia di contributi erogata alle imprese, tanto più che risultano incompatibili con gli obiettivi di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni.
Cosa dice la norma e cosa può fare l’Associazione per aiutare le aziende all’adempimento dell’obbligo?
Ricordiamo che tutte le erogazioni pubbliche ricevute dalle imprese sono oggetto di monitoraggio e pubblicità. La Legge n. 124/2017 ha infatti introdotto l’obbligo di rendere pubblici “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro e natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria” ricevuti dalla Pubblica Amministrazione, sopra la soglia di 10.000 euro totali, secondo il criterio di cassa, cioè solo se effettivamente percepiti nell’esercizio 2020.
In particolare, per le micro-imprese, le imprese individuali, le società di persone e le SRL con bilancio in forma abbreviata, le informazioni relative ai contributi pubblici ricevuti dovranno essere riportate sui propri siti internet o, in mancanza, nel sito dell’Associazione di categoria di appartenenza, entro il 30 giugno di ogni anno.
In caso di omissione, è prevista una sanzione minima di 2.000 euro (per il momento prorogata) e l’eventuale disconoscimento del contributo.
ATTENZIONE!
Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti ai Stato (RNA), per i quali siano già stati assolti gli obblighi di pubblicazione nella sezione trasparenza di detto Registro (RNA), è comunque necessario, che venga dichiarata l’esistenza di tali aiuti sul sito internet.
IMPORTANTE! Chi ha ottenuto una qualsiasi forma di contributo, indennizzo, o garanzia statale su finanziamenti attivandosi autonomamente deve comunque comunicare l’entità e la natura degli stessi all’Associazione che provvederà alla pronta pubblicazione su una sezione dedicata del sito www.artigianivenezia.it
ESCLUSIONI
L’obbligo di pubblicazione non trova applicazione nei casi in cui l’importo monetario delle sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti (in denaro o in natura), sia:
• di natura corrispettiva, retributiva;
• inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato (anno 2020);
• rivolto alla generalità delle imprese, come nel caso delle agevolazioni fiscali, in quanto vantaggi non indirizzati ad una specifica realtà imprenditoriale.
ESEMPI DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI CHE RIENTRANO NELL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
– Sovvenzioni/contributi in conto capitale;
-Sovvenzioni/contributi in conto esercizio e/o in conto interessi;
-Garanzie statali su finanziamenti ricevuti da istituti di credito oppure su sospensioni;
-Quota capitale finanziamenti/contratti di leasing;
-Contributi a fondo perduto erogati per l’emergenza Covid-19;
-Utilizzo in F24 del credito di imposta accise sul gasolio per autotrazione;
-Utilizzo in F24 del credito di imposta sulla pubblicità;
-Contributi GSE;
-Contributi derivanti da bandi comunali;
-Contributi Camera di Commercio;
-Erogazione fondi ai ristoratori per recupero dei costi associati all’acquisto di prodotti agroalimentari contributo Irap bando di concessione di crediti di imposta comunità montane.
QUADRO SANZIONATORIO
Si ricorda infine che la norma prevede a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione l’irrogazione di:
• una sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000,00 euro;
• una sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione.