30 giugno 2021 – Obbligo di indicare sul proprio sito i contributi percepiti dalla PA

23 Giu 2021

Un altro onere burocratico inutile sulla testa delle imprese: parliamo dell’obbligo di pubblicizzare i contributi pubblici ricevuti come indennizzi e ristori per la crisi provocata dalla pandemia, ma non solo.
Parte dalla nostra Associazione la protesta  nei confronti del Governo con una lettera inviata per il tramite di Confartigianato nazionale ai Ministri dell’Economia, Sviluppo Economico, Lavoro e P.A. per mettere in evidenza i pesanti effetti amministrativi provocati dalla legge annuale sulla concorrenza del 2017.
Un provvedimento introdotto allo scopo di dare evidenza e pubblicità ad ogni forma di contributo erogata dalla pubblica amministrazione alle imprese che si  sta rivelando l’ennesima zavorra a carico di quest’ultime.

In pratica, tutte le aziende, di qualsiasi dimensione e fatturato, entro il 30 giugno p.v. hanno l’obbligo di pubblicare tramite note integrative di bilancio (per chi è tenuto) o sul proprio sito internet le informazioni su contributi pubblici già in possesso della P.A.
Chi non ha un suo sito dovrebbe fare riferimento a quello dell’Associazione di riferimento.

Abbiamo sollecitato il Governo a chiarire che i sostegni ricevuti per l’emergenza epidemiologica siano esclusi dagli obblighi informativi : già gli enti pubblici sono vincolati a rendere conto di ogni erogazione. Il Parlamento si è reso conto dell’inutile carico burocratico facendo slittare l’entrata in vigore delle sanzioni ma rimane – per ora – l’obbligo di
pubblicazione per le imprese
. La nostra richiesta va invece nella direzione di eliminare totalmente gli obblighi di pubblicazione di qualsiasi tipologia di contributi erogata alle imprese, tanto più che risultano incompatibili con gli obiettivi di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni.

Cosa  dice  la  norma e cosa può fare l’Associazione per aiutare le aziende all’adempimento dell’obbligo?

Ricordiamo  che  tutte  le erogazioni pubbliche ricevute dalle imprese sono oggetto  di  monitoraggio  e  pubblicità.  La  Legge n. 124/2017 ha infatti introdotto  l’obbligo  di rendere pubblici “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi  o  aiuti,  in  denaro  e natura, privi di natura corrispettiva, retributiva  o risarcitoria” ricevuti dalla Pubblica Amministrazione, sopra la soglia di 10.000 euro totali, secondo il criterio di cassa, cioè solo se effettivamente percepiti nell’esercizio 2020.

In particolare, per le micro-imprese, le imprese individuali, le società di persone e le SRL con bilancio in forma abbreviata, le informazioni relative ai  contributi  pubblici ricevuti dovranno essere riportate sui propri siti internet  o,  in  mancanza,  nel  sito dell’Associazione di categoria di appartenenza, entro il 30 giugno di ogni anno.

In  caso di omissione, è prevista una sanzione minima di 2.000 euro (per il momento prorogata) e l’eventuale disconoscimento del contributo.

ATTENZIONE!

Per  gli  aiuti  di  Stato  e  gli  aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale  degli  aiuti ai Stato (RNA), per i quali siano già stati assolti gli  obblighi  di pubblicazione nella sezione trasparenza di detto Registro (RNA),  è  comunque  necessario,  che  venga dichiarata l’esistenza di tali aiuti sul sito internet.

IMPORTANTE!  Chi ha ottenuto una qualsiasi forma di contributo, indennizzo, o garanzia statale su finanziamenti attivandosi autonomamente deve comunque comunicare   l’entità   e  la  natura  degli  stessi  all’Associazione  che provvederà  alla  pronta  pubblicazione  su  una  sezione dedicata del sito www.artigianivenezia.it

ESCLUSIONI

L’obbligo di pubblicazione non trova applicazione nei casi in cui l’importo monetario  delle  sovvenzioni,  sussidi,  vantaggi,  contributi o aiuti (in denaro o in natura), sia:

• di natura corrispettiva, retributiva;

• inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato (anno 2020);

•  rivolto  alla generalità delle imprese, come nel caso delle agevolazioni fiscali,  in  quanto  vantaggi  non  indirizzati  ad  una  specifica realtà imprenditoriale.

ESEMPI   DI   SOVVENZIONI   E  CONTRIBUTI  CHE  RIENTRANO  NELL’OBBLIGO  DI COMUNICAZIONE

– Sovvenzioni/contributi in conto capitale;

-Sovvenzioni/contributi in conto esercizio e/o in conto interessi;

-Garanzie statali su finanziamenti ricevuti da istituti di credito oppure su sospensioni;

-Quota capitale finanziamenti/contratti di leasing;

-Contributi a fondo perduto erogati per l’emergenza Covid-19;

-Utilizzo in F24 del credito di imposta accise sul gasolio per autotrazione;

-Utilizzo in F24 del credito di imposta sulla pubblicità;

-Contributi GSE;

-Contributi derivanti da bandi comunali;

-Contributi Camera di Commercio;

-Erogazione   fondi   ai   ristoratori  per  recupero  dei  costi  associati all’acquisto   di   prodotti   agroalimentari   contributo  Irap  bando  di concessione di crediti di imposta comunità montane.

QUADRO SANZIONATORIO

Si  ricorda  infine  che  la  norma  prevede a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione l’irrogazione di:

• una sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000,00 euro;

• una sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione.