Trasporti

Trasportatori su barca e autotrasportatori, taxi su gomma e su barca, noleggiatori con conducente di vetture, autobus e natanti: senza di loro l’Italia sarebbe a piedi e questo è ancora più evidente in una città come Venezia.
Gli imprenditori artigiani dei trasporti e della logistica offrono un servizio indispensabile per assicurare la mobilità, nazionale ed internazionale, delle merci e delle persone.

Presso Confartigianato Venezia, che dal 1975 rappresenta in modo organico questo settore strategico per la città e per il ruolo di servizio ai cittadini e alle altre imprese, gli imprenditori e le società del trasporto merci e persone, sono così suddivisi:

- trasporto merci conto terzi su gomma e su barca;
- trasporto persone su gomma (tassisti, autobus operator) e su barca (taxisti e motoscafisti)
- noleggio con e senza conducente
- gondolieri
- sandolisti

Il settore più numeroso è quello del trasporto merci conto terzi, la cui attività è assimilata al servizio pubblico non di linea, è regolamentato essenzialmente dai seguenti testi normativi:

- Legge Regionale 30 dicembre 1993, n. 63;
- Regolamento comunale in attuazione alla Legge Regionale N. 63 del 30.12.1993;
- Regolamento per la circolazione acquea nel Comune di Venezia;
- Regolamento per il coordinamento della navigazione locale nella Laguna Veneta

Confartigianato Venezia rappresenta circa 80 aziende del trasporto lagunare merci conto terzi per un totale di 203 autorizzazioni e imbarcazioni, cioè poco più della metà delle autorizzazioni totali 'contingentate' presenti a Venezia.
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News del settore

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27 Mar 2008

In  allegato alla presente forniamo copia della tabella comparativa della normativa in materia di installazione di impianti. Trattasi  del  confronto  del  dettame normativo previsto dal nuovo Decreto  37/08,  della  Legga  46/90  e infine dal regolamento alla Legge 46 90 D.P.R. 447/91. 


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25 Mar 2008

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale N. 61 del 12/03/2008 del D. Min. Sviluppo Economico n. 37/2008 è entrato in vigore il “Regolamento recante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”. Il Regolamento, atteso da molto tempo, mette fine alle proroghe relative all’entrata in vigore del Capo V (norme per la sicurezza degli impianti) del Testo unico in materia di edilizia (D.P.R. n. 380/2001), delle quali l’ultima sino al 31 marzo 2008 contenuta nell’articolo 29-bis della legge 28 febbraio 2008, n. 31 di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 A decorrere dal 27 marzo 2008, data di entrata in vigore del nuovo Regolamento, come disposto dall’art. 3 della L. 17/2007 saranno abrogati il DPR n. 447/1991, gli articoli da 107 a 121 del DPR n. 380/2001 (la cui entrata in vigore era stata differita al 31.3.2008 dalla L. 31/2008), e la L. n. 46/1990, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16 (rispettivamente rispettivamente recanti “finanziamento dell’attività di normazione tecnica”, “verifiche” e “sanzioni”).  


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25 Mar 2008

Per opportuna conoscenza si allegano i manuali tecnici predisposti da Arti SpA- Servizio Verifica Impianti Termici con prescrizioni e diffida all’utilizzo dell’impianto. Le imprese sono pertanto tenute a leggere con estrema attenzione quanto riportato.    


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