Trasporti

Trasportatori su barca e autotrasportatori, taxi su gomma e su barca, noleggiatori con conducente di vetture, autobus e natanti: senza di loro l’Italia sarebbe a piedi e questo è ancora più evidente in una città come Venezia.
Gli imprenditori artigiani dei trasporti e della logistica offrono un servizio indispensabile per assicurare la mobilità, nazionale ed internazionale, delle merci e delle persone.

Presso Confartigianato Venezia, che dal 1975 rappresenta in modo organico questo settore strategico per la città e per il ruolo di servizio ai cittadini e alle altre imprese, gli imprenditori e le società del trasporto merci e persone, sono così suddivisi:

- trasporto merci conto terzi su gomma e su barca;
- trasporto persone su gomma (tassisti, autobus operator) e su barca (taxisti e motoscafisti)
- noleggio con e senza conducente
- gondolieri
- sandolisti

Il settore più numeroso è quello del trasporto merci conto terzi, la cui attività è assimilata al servizio pubblico non di linea, è regolamentato essenzialmente dai seguenti testi normativi:

- Legge Regionale 30 dicembre 1993, n. 63;
- Regolamento comunale in attuazione alla Legge Regionale N. 63 del 30.12.1993;
- Regolamento per la circolazione acquea nel Comune di Venezia;
- Regolamento per il coordinamento della navigazione locale nella Laguna Veneta

Confartigianato Venezia rappresenta circa 80 aziende del trasporto lagunare merci conto terzi per un totale di 203 autorizzazioni e imbarcazioni, cioè poco più della metà delle autorizzazioni totali 'contingentate' presenti a Venezia.
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News del settore

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27 Gen 2010

E’ stato pubblicato in questi giorni da parte della Provincia di Venezia il Bando di concorso per l’iscrizione ai ruoli, obbligatoria per condurre, sia come titolare, socio o dipendente, i natanti in servizio pubblico non di linea. In allegato la comunicazione inviata alle nostre aziende. Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria Servizi di Confartigianato Venezia al numero 041 5299250.  


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13 Gen 2010

Si informa per opportuna conoscenza che dallo scorso 4 gennaio 2010 è possibile presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la comunicazione degli interventi sul risparmio energetico per beneficiare della detrazione Irpef/Ires in misura del 55%. Sono interessati dall’adempimento coloro che, nel corso del 2009, hanno sostenuto spese relative a interventi per il risparmio energetico che proseguiranno nel 2010 e/o negli anni successivi. Le persone fisiche e le imprese con il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare potranno trasmettere la comunicazione alle Entrate entro il prossimo 31 marzo. Le Entrate hanno predisposto un software per la compilazione del modello, reperibile sul sito dell’Agenzia. Nella  comunicazione vanno riportati i dati catastali dell’immobile oggetto dei lavori di risparmio energetico, individuabili dalla visura catastale o dall’atto di compravendita. Va barrata la casella o le caselle relative “agli interventi che proseguono oltre il periodo d’imposta” e va indicato l’ammontare delle spese sostenute nel 2009.


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22 Dic 2009

Ebbene si, trattasi di una Sentenza storica della Corte Suprema: da oggi in poi gli Studi di Settore devono essere considerati “mera presunzione statistica” non utilizzabile per il calcolo delle imposte sui redditi d’azienda. Importante risultato per tutti i piccoli imprenditori dopo che la Corte di Cassazione ha decretato rilevanti correttivi agli studi di settore: dopo mille polemiche la sentenza  n. 26635/2009 li ha infatti dichiarati non più parametro certo per la definizione delle cartelle di accertamento fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate.   In Confartigianato si respira un’aria di grande soddisfazione; la sentenza sopra richiamata depositata venerdì 18 dicembre scorso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha ulteriormente sancito che i risultati degli studi di settore hanno solo valore di presunzione semplice: gli eventuali scostamenti, tra quanto denunciato dal contribuente in termini di ricavi e quanto richiesto con gli studi, devono essere dimostrati con ulteriori elementi probatori tesi a dimostrare la gravità, precisione e concordanza di queste presunzioni.  Una posizione, è bene ricordare, comunque già condivisa dall’Amministrazione finanziaria che con una circolare di inizio 2008 aveva riconosciuto che gli studi dovevano essere inquadrati tra le presunzioni semplici, con onere probatorio in capo all’Amministrazione, e che l’eventuale fondatezza della stima […]


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