Il nuovo regolamento Ue sui gas fluorati

SEMINARIO GRATUITO IN PRESENZA

Relatore: Ing. Diego Danieli

Lunedì 25 marzo 2024 – ore 18.00/1930

Ns. Ufficio Ca’ Savio – via Fausta 69/a

In replica

Martedì 26 marzo 2024 – ore 17.30/19.00

Sala Riunioni San Lio 5653/4 – Venezia

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 20 febbraio 2024 è stato pubblicato REGOLAMENTO (UE) 2024/573 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 7 febbraio 2024 che modifica la Direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014.

Su questo tema di concreto interesse per la categoria Confartigianato Venezia organizza un seminario tecnico di approfondimento tenuto dall’Ing. Diego Danieli

In prima lettura si segnala comunque che il Regolamento si applica:

  • ai gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I, II e III del Regolamento, da soli o come miscele contenenti tali sostanze;
  • ai prodotti e alle apparecchiature, e loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas.

Regolamento

Il Regolamento entrerà in vigore l’11 marzo 2024, ma per quanto riguarda la sua applicazione si segnalano le seguenti scadenze:

  • dal 1° gennaio 2025 per le disposizioni riguardanti l’etichettatura e le informazioni sui prodotti e sulle apparecchiature (art. 12) e quelle riguardanti l’assegnazione di quote per l’immissione sul mercato di idrofluorocarburi (art. 17 paragrafo 5);
  • dal 3 marzo 2025 per l’interconnessione del portale F-Gas con lo sportello unico dell’UE per le dogane per l’immissione in libera pratica di cui all’articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013 nonché per tutti gli altri regimi di importazione e per l’esportazione (articolo 20, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 23, paragrafo 5).
  • dal 1° gennaio 2026: è vietato l’uso di F-gas con GWP pari o superiore a 2500 per l’assistenza o la manutenzione delle apparecchiature di condizionamento d’aria e pompe di calore. Per tali apparecchiature, fino al 1° gennaio 2032, sarà comunque possibile utilizzare Fgas con GWP pari o superiore a 2500 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati;
  • entro il 31 dicembre 2027, gli obblighi di finanziamento (previsti nell’ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore) per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) includano anche finanziamento del recupero, del riciclo, della rigenerazione o della distruzione degli F-gas provenienti dalle apparecchiature che contengono tali gas e che sono state immesse in commercio dopo l’entrata in vigore del Regolamento, di cui agli articoli 12 e 13 della direttiva 2012/19/UE;
  • dal 1° gennaio 2032: è vietato l’uso di F-gas con GWP pari o superiore a 750 per l’assistenza o la manutenzione di apparecchiature fisse di refrigerazione, ad eccezione dei chillers (refrigeratori). Per tali apparecchiature sarà comunque possibile utilizzare F-gas con GWP pari o superiore a 750 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati.

Novità

Si segnalano le seguenti novità:

  • Nuovi obblighi di controllo periodico delle perdite anche per le unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigoriferi, container intermodali, compresi i reefer, e vagoni ferroviari, nonché su apparecchiature di condizionamento d’aria e pompe di calore di veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e in edilizia, treni, metropolitane, tram e aeromobili;
  • Mantenimento dei Registri esistenti ed estensione dell’obbligo di tenuta di Registri per le imprese che producono, immettono in commercio, forniscono o ricevono F-gas esenti dall’assegnazione di una quota per l’immissione in commercio;
  • Estensione degli obblighi di certificazione delle persone fisiche che svolgono interventi di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione, controllo delle perdite e smantellamento di unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigoriferi, container intermodali, compresi i reefer, e vagoni ferroviari. Analogamente, l’obbligo di certificazione è stato esteso anche alle imprese che svolgono gli interventi di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione e smantellamento di tali apparecchiature;
  • Introduzione dell’obbligo di attestato alle persone fisiche che svolgono le attività di assistenza, riparazione e manutenzione dei sistemi di condizionamento d’aria dei veicoli a motore della Direttiva 2006/40/CE oltre che per il recupero di F-gas da tali apparecchiature;
  • Nuovo obbligo di attestato delle persone fisiche che svolgono le attività di assistenza, riparazione e manutenzione, controllo delle perdite e recupero di F-gas dai circuiti frigoriferi dei sistemi di condizionamento d’aria e pompe di calore di veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e nell’edilizia, treni, metropolitane, tram e aeromobili;
  • I nuovi certificati e attestati verranno rilasciati alle persone fisiche e alle imprese che svolgono interventi sulle diverse apparecchiature coinvolte che contengono F-gas ma anche le sostanze alternative agli F-gas, inclusi i refrigeranti naturali.

Sottolineiamo che il seminario è lo stesso; i soci possono quindi scegliere a quale partecipare.

Per informazioni l’Ufficio Categorie (rif. Giampaolo Toso, tel. 041 5299274; mail: g.toso@artigianivenezia.it) è a disposizione.