
Ricordiamo che dal 1° settembre 2025 è entrata in vigore la nuova direttiva dell’Unione Europea che segna una svolta importante nel settore della nail art.
La normativa, in vigore in tutti i Paesi membri, impone il divieto assoluto di vendita, utilizzo e distribuzione di gel e smalti semipermanenti contenenti TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide) e DMTA (Dimethyltolylamine).
Si tratta di sostanze classificate come CMR di categoria 1B, ovvero cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, secondo quanto stabilito dal Regolamento UE 2025/877, che modifica l’Allegato II del Regolamento cosmetici (CE) 1223/2009.
Cosa cambia?
Con l’entrata in vigore della nuova normativa, qualsiasi prodotto per unghie contenente TPO o DMTA è vietato, anche se già acquistato, sigillato o in uso. Il blocco è immediato e non sono previsti periodi di transizione: il divieto riguarda tutti i lotti, presenti nei saloni, nei laboratori, nei negozi e anche nelle case dei consumatori.
Le aziende devono ritirare prontamente dal mercato tutti i prodotti non conformi, sia nei punti vendita fisici che nei cataloghi online.
Il TPO è comunemente utilizzato come fotoiniziatore per indurire i gel UV, mentre il DMTA è impiegato come additivo. Tuttavia, entrambe le sostanze sono state identificate come pericolose per la salute umana e, secondo la normativa europea, tutte le sostanze classificate come CMR devono essere escluse dai prodotti cosmetici, a prescindere dal livello di esposizione o rischio pratico.
Chi è coinvolto e quali sono gli obblighi?
Il divieto, lo ribadiamo, coinvolge tutte le figure della filiera cosmetica, inclusi i consumatori finali.
Ecco le principali responsabilità:
· Fornitori e distributori: devono rimuovere dal mercato i prodotti contenenti TPO o DMTA e gestire le procedure di smaltimento o rimborso.
· Saloni estetici e professionisti: è vietato continuare a usare prodotti non conformi. È necessario segnalare le scorte ai fornitori e conservare le prove d’acquisto.
· Consumatori: anche per chi ha acquistato questi prodotti per uso personale, l’uso è vietato. In caso di utilizzo in ambito professionale, si rischiano sanzioni.
Cosa si intende per “immissione sul mercato” dei prodotti cosmetici TPO?
Per “immissione sul mercato” si intende vendita o distribuzione per la prima volta nell’UE, dunque se il produttore/importatore ha immesso il prodotto prima del 1° settembre 2025 ha agito in modo lecito e non ha quindi l’obbligo giuridico automatico di ritirare i prodotti venduti regolarmente prima del divieto – in quanto conformi al momento dell’immissione – a meno che non vi siano clausole contrattuali che lo impegnano in tal senso.
Tuttavia, i fornitori/distributori, potrebbero volontariamente acconsentire a provvedere al ritiro/sostituzione delle scorte TPO, per mantenere un rapporto di fidelizzazione con la propria clientela e quindi procedere allo smaltimento centralizzato dei lotti non più utilizzabili.
In quest’ottica abbiamo predisposto un fac-simile di lettera che può essere utilizzato dalle Aziende socie per avanzare la richiesta di ritiro/sostituzione (si suggerisce di effettuare invio tramite PEC) ai propri rispettivi fornitori, in assenza di accordi specifici come sopra già indicato.
Si ricorda infine che, in caso di risposta negativa al ritiro da parte del produttore-fornitore-distributore, l’obbligo di smaltire i prodotti non più utilizzabili rimane in carico alla singola Azienda; in tal caso la nostra società Artambiente (tel. 041 5284230) è a disposizione per le indicazioni e il supporto necessario ai fini del corretto smaltimento.