Autocertificazione canone Rai ordinario (domestico): ecco il modello ufficiale da utilizzare per chi non ha la TV

30 Mar 2016

L’Agenzia delle Entrate ha approvato in questi giorni il modello di dichiarazione sostitutiva per attestare la non detenzione del televisore e quindi evitare di dover pagare il canone Rai.

In particolare, il titolare di utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale può presentare:

– una dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica;

– una dichiarazione sostitutiva di non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata entro il 31 dicembre 2015 una denunzia di cessazione dell’abbonamento radio-televisivo per suggellamento (cosa attualmente non più possibile);

– una dichiarazione sostitutiva che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante in quanto il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica, di cui il dichiarante comunica il codice fiscale;

– una dichiarazione sostitutiva per il venir meno dei presupposti di una dichiarazione sostitutiva precedentemente resa;

La dichiarazione sostitutiva può essere resa dall’erede in relazione all’utenza elettrica intestata transitoriamente ad un soggetto deceduto.

Quando e a chi va presentata l’autocertificazione di non possesso della TV:

La dichiarazione sostitutiva è presentata secondo queste modalità e con le relative scadenze (noi consigliamo per praticità il caso c):

a) direttamente dal contribuente o dall’erede mediante una specifica applicazione web disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall’Agenzia delle entrate.
L’invio va effettuato entro il 10 maggio 2016.

b) tramite gli intermediari abilitati appositamente delegati dal contribuente.
L’invio va effettuato entro il 10 maggio 2016.

c) nei casi in cui non sia possibile la trasmissione telematica, il modello può essere presentato, unitamente ad una copia di un valido documento di riconoscimento, a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.
In tal caso va inviata entro il 30 aprile p.v. e la dichiarazione si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale. La ricevuta dell’avvenuta spedizione è conservata per l’ordinario termine di prescrizione decennale ed è esibita a richiesta dell’Agenzia delle entrate.

La documentazione ha validità annuale e dovrà essere rinnovata ogni anno fintanto che sussiste la principale condizione per evitare il canone, ossia di non possedere l’apparecchio.

Il modello – che alleghiamo sotto unitamente alle istruzioni – è reso disponibile sui siti internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it, del Ministero dell’economia e delle finanze www.finanze.gov.it e della RAI www.canone.RAI.it.

Altri casi particolari:

I soggetti che attivano una nuova utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale, che non siano già titolari di altra utenza residenziale nell’anno di attivazione, presentano la dichiarazione sostitutiva entro la fine del primo mese successivo a quello di attivazione della fornitura di energia elettrica, con effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura stessa.

La dichiarazione presentata dal secondo mese successivo a quello di attivazione della fornitura di energia elettrica ha effetto secondo quanto indicato nei punti precedenti.

In via transitoria per l’anno 2016, per le nuove utenze attivate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016 la dichiarazione sostitutiva presentata a mezzo del servizio postale entro il 30 aprile 2016 e in via telematica fino al 10 maggio 2016 ha effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura stessa.

La dichiarazione sostitutiva di variazione dei presupposti di una dichiarazione sostitutiva precedentemente ha effetto per il canone dovuto dal mese in cui è presentata.

Le dichiarazioni sostitutive presentate all’Agenzia delle entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV a decorrere dal 1° gennaio 2016 e anteriormente alla data di pubblicazione del presente provvedimento si considerano valide a condizione che contengano tutti gli elementi richiesti dal modello di dichiarazione approvato per la specifica tipologia di dichiarazione resa.

Cordialmente