E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 163 del 15 luglio 2011 il decreto del Ministero Sviluppo Economico recante il “ Regolamento di attuazione dell’articolo 10 comma 1 della legge 4 gennaio 1990 n. 1 relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l’attività di estetista”.
Tale decreto sarà in vigore dal 30 luglio 2011 (compreso) e pertanto da questa data sarà consentito esclusivamente l’utilizzo delle apparecchiature riportate nel decreto (Allegato I al decreto) e con le caratteristiche tecniche e le regole di utilizzo previste nelle rispettive 22 schede tecnico-informative (Allegato 2 al decreto). Il decreto in oggetto modifica la precedente situazione (quantificabile in due decenni di grande incertezza) e pone un punto di riferimento certo sia per i centri estetici sia per le competenti autorità di controllo (centrali e territoriali). Risulta pertanto necessario che le imprese del settore arrivino al 30 luglio 2011 con le apparecchiature conformi alle disposizioni contenute nel Decreto 110, procedendo ad opportune verifiche e laddove si riscontrassero incompatibilità con le schede tecniche del decreto, procedere con gli adeguamenti, laddove possibili, contattando i propri fornitori.
In particolare le apparecchiature per le quali il Decreto fissa nuove caratteristiche e regole di utilizzo sono: solarium per l'abbronzatura con lampade UVA o con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR); saune e bagno di vapore; vaporizzatori con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatori ad ultrasuoni e a microcorrenti; disincrostanti per pulizia; apparecchiature per aspirazione di comedoni e levigatura della pelle; docce filiformi ad atomizzatore; apparecchi per massaggi meccanici o elettrici; rulli elettrici o manuali; vibratori elettrici oscillanti; scaldacera per ceretta; attrezzi per ginnastica estetica; attrezzature per manicure e pedicure; apparecchi a radiofrequenza; apparecchi per ionoforesi; depilatori elettrici o ad impulsi luminosi; apparecchi per massaggi subacquei; apparecchi per presso-massaggio; elettrostimolatore ad impulsi; soft laser per trattamento rilassante, tonificante o foto stimolante delle aree riflessogene dei piedi e delle mani; laser estetico per depilazione.
Particolare interesse rivestono, anche in relazione alla stagionalità dell’utilizzo, le nuove regole relative ai solarium, che prevedono una serie di e raccomandazioni, peraltro in parte già determinate da normative comunitarie, quali il limite di irradianza efficace degli apparecchi, che non deve superare i 0,3 W/m.
Figura inoltre – tra gli altri limiti di utilizzo – il divieto delle apparecchiature abbronzanti per i minori di 18 anni, le donne in stato di gravidanza, i soggetti che soffrono o hanno sofferto di neoplasie della cute, quelli che non si abbronzano o che si scottano facilmente all’esposizione al sole. In allegato il testo del decreto completo.