Pubblicato il decreto “Apparecchi elettromeccanici per l’attività di estetica”

22 Lug 2011

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 163 del 15 luglio 2011 il decreto del Ministero Sviluppo Economico recante il “ Regolamento di attuazione dell’articolo 10 comma 1 della legge 4 gennaio 1990 n. 1 relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l’attività di estetista”.

 

Tale decreto sarà in vigore dal 30 luglio 2011 (compreso) e pertanto da questa data sarà consentito esclusivamente l’utilizzo delle apparecchiature riportate nel decreto (Allegato I al decreto) e con le caratteristiche tecniche e le regole di utilizzo previste nelle rispettive 22 schede tecnico-informative (Allegato 2 al decreto). Il decreto in oggetto modifica la precedente situazione (quantificabile in due decenni di grande incertezza) e pone un punto di riferimento certo sia per i centri estetici sia per le competenti autorità di controllo (centrali e territoriali).  Risulta pertanto necessario che le imprese del settore arrivino al 30 luglio 2011 con le apparecchiature conformi alle disposizioni contenute nel Decreto 110, procedendo ad opportune verifiche e laddove si riscontrassero incompatibilità con le schede tecniche del decreto, procedere con gli adeguamenti, laddove possibili, contattando i propri fornitori.
In particolare le apparecchiature per le quali il Decreto fissa nuove caratteristiche e regole di utilizzo sono: solarium per l'abbronzatura con lampade UVA o con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR); saune e bagno di vapore; vaporizzatori con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatori ad ultrasuoni e a microcorrenti; disincrostanti per pulizia; apparecchiature per aspirazione di comedoni e levigatura della pelle; docce filiformi ad atomizzatore; apparecchi per massaggi meccanici o elettrici; rulli elettrici o manuali; vibratori elettrici oscillanti; scaldacera per ceretta; attrezzi per ginnastica estetica; attrezzature per manicure e pedicure; apparecchi a radiofrequenza; apparecchi per ionoforesi; depilatori elettrici o ad impulsi luminosi; apparecchi per massaggi subacquei; apparecchi per presso-massaggio; elettrostimolatore ad impulsi; soft laser per trattamento rilassante, tonificante o foto stimolante delle aree riflessogene dei piedi e delle mani; laser estetico per depilazione.
Particolare interesse rivestono, anche in relazione alla stagionalità dell’utilizzo, le nuove regole relative ai solarium, che prevedono una serie di e raccomandazioni, peraltro in parte già determinate da normative comunitarie, quali il limite di  irradianza efficace degli apparecchi, che non deve superare i 0,3 W/m.
Figura inoltre – tra gli altri limiti di utilizzo – il divieto delle apparecchiature abbronzanti per i minori di 18 anni, le donne in stato di gravidanza, i soggetti che soffrono o hanno sofferto di neoplasie della cute, quelli che non si abbronzano o che si scottano facilmente all’esposizione  al sole. In allegato il testo del decreto completo.