Segnaliamo che è entrato in vigore, a decorrere dal 26.6.2012, il Decreto Legge n. 83/2012, c.d. “Decreto Crescita”.
Tale decreto modifica la misura delle detrazioni spettanti relativamente alle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica.
In particolare è disposto che per le spese sostenute:
dal 26.6.2012 al 30.6.2013 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio la detrazione IRPEF è fissata nella misura del 50% (anzichè 36%) e spetta per una spesa massima complessiva di € 96.000 (anziché € 48.000) per ciascuna unità immobiliare. Si rammenta che dal 2012 la detrazione del 36% è stata introdotta “a regime”; di conseguenza la stessa risulta maggiorata al 50% e con il limite di € 96.000 per il predetto periodo 26.6.2012 – 30.6.2013 per poi tornare al 36% con il limite di € 48.000.
È confermato che la detrazione in esame è riconosciuta:
per le sole unità immobiliari residenziali (di qualsiasi categoria catastale) e relative pertinenze;
in 10 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di sostenimento delle spese;
per i “consueti” interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli di ripristino o ricostruzione degli immobili danneggiati da eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
dall’1.1.2013 al 30.6.2013 per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti la detrazione IRPEF / IRES è riconosciuta nella misura del 50% (anziché del 55%), fermi restando i requisiti richiesti ed i valori massimi di spesa.
Si ricorda che la detrazione del 55% era stata riconosciuta per le spese sostenute fino al 31.12.2012. Ora, il Decreto in esame prevede una “proroga” per la prima parte del 2013, sia pure nella misura “ridotta” del 50%.
Si evidenzia, infine, che le nuove misure delle suddette detrazioni sono applicabili:
per le spese sostenute dal 26.6.2012 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ovvero di risparmio energetico da parte di persone fisiche / lavoratori autonomi il cui pagamento è effettuato, con le consuete modalità (bonifico bancario / postale). A tale proposito si rammenta che il bonifico incompleto determina il disconoscimento dell’agevolazione;
per le spese sostenute dal 26.6.2012 per gli interventi di riqualificazione energetica da parte delle imprese, avendo riguardo al principio di competenza, ossia:
per i beni mobili, al momento di consegna / spedizione ovvero alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà;
per i servizi, alla data di ultimazione.
Stiamo già organizzando un seminario informativo per settembre p.v. rivolto alle aziende del comparto casa che svolgono, pertanto, lavori di natura edile, impiantistica etc..e che rientrano tra i lavoro detraibili.