Detrazioni per interventi sugli immobili: ecco tutte le modifiche

03 Lug 2012

Segnaliamo  che  è entrato in vigore, a decorrere dal 26.6.2012, il Decreto Legge n. 83/2012, c.d. “Decreto Crescita”.

Tale  decreto  modifica  la misura delle detrazioni spettanti relativamente alle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica.

In particolare è disposto che per le spese sostenute:

  dal 26.6.2012 al 30.6.2013 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio la detrazione IRPEF è fissata nella misura del 50% (anzichè 36%) e spetta per una spesa massima complessiva di € 96.000 (anziché € 48.000) per  ciascuna  unità  immobiliare. Si rammenta che dal 2012 la detrazione del  36%  è stata introdotta “a regime”; di conseguenza la stessa risulta maggiorata  al  50%  e  con il limite di € 96.000 per il predetto periodo 26.6.2012 – 30.6.2013 per poi tornare al 36% con il limite di € 48.000.

È confermato che la detrazione in esame è riconosciuta:

  per  le  sole  unità  immobiliari residenziali (di qualsiasi categoria catastale) e relative pertinenze;

  in  10  quote  annuali  di  pari  importo  a  decorrere  dall’anno  di sostenimento delle spese;

  per  i  “consueti”  interventi  di  recupero  del patrimonio edilizio, compresi   quelli   di   ripristino   o  ricostruzione  degli  immobili danneggiati da eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;

  dall’1.1.2013  al  30.6.2013  per  gli  interventi  di  riqualificazione energetica   degli  edifici  esistenti  la  detrazione  IRPEF  /  IRES  è riconosciuta  nella  misura  del  50% (anziché del 55%), fermi restando i requisiti richiesti ed i valori massimi di spesa.

Si  ricorda che la detrazione del 55% era stata riconosciuta per le spese sostenute  fino  al  31.12.2012.  Ora,  il  Decreto  in esame prevede una “proroga”  per  la  prima parte del 2013, sia pure nella misura “ridotta” del 50%.

Si  evidenzia,  infine,  che le nuove misure delle suddette detrazioni sono applicabili:

  per le spese sostenute dal 26.6.2012 per gli interventi di recupero del   patrimonio  edilizio  ovvero di risparmio energetico da parte di persone  fisiche  /  lavoratori  autonomi  il  cui pagamento è effettuato, con le consuete  modalità  (bonifico  bancario  / postale). A tale proposito si  rammenta   che  il  bonifico  incompleto  determina  il  disconoscimento dell’agevolazione;

   per   le   spese   sostenute  dal  26.6.2012  per  gli  interventi  di riqualificazione  energetica  da parte delle imprese, avendo riguardo al principio di competenza, ossia:

  per  i  beni  mobili, al momento di consegna / spedizione ovvero alla data  in  cui  si  verifica  l’effetto  traslativo o costitutivo della proprietà;

 per i servizi, alla data di ultimazione.

Stiamo  già  organizzando  un  seminario  informativo per settembre p.v. rivolto  alle aziende del comparto casa che svolgono, pertanto, lavori di  natura  edile,  impiantistica  etc..e  che  rientrano tra i lavoro detraibili.