Condizionatori: sempre necessaria la domanda di autorizzazione ambientale

01 Dic 2009

Ricordiamo che ai sensi dell’art. 52 "Apparecchi di climatizzazione" (pag. 33) del Regolamento edilizio comunale, qualsiasi unità esterna di un impianto di climatizzazione, se installata nell’ambito della Venezia insulare (Centro storico, Isole e Lido: aree tutelate ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, parte III), necessita del preventivo NULLA OSTA LAVORI (N.O.L.) dell’Autorià  competente (Domanda di autorizzazione ambientale da inviare  al Comune di Venezia – Direzione centrale Sportello Unico Edilizia Residenziale – S.U.E.R. – uffici di C.po Manin). 

Ciò vuol dire che l’installazione della cd. macchina esterna (indipendentemente dalla sua superficie frontale) "in forma libera" è sanzionabile penalmente (reato ambientale).
Resta inoltre confermato che l’apparecchio esterno non dovrà essere visibile dalla pubblica via e rispettare la distanza minima di ml. 2 dalle finestre di altre proprietà. Nel caso in cui la superficie frontale dell’unità esterna risulti superiore a mq. 0,50 è necessario anche l’atto abilitativo. Tutto ciò indipendentemente dal fatto che l’immobile oggetto dell’installazione sia sottoposto o meno a vincolo.

Attenzione! Nel caso in cui lo specifico edificio sia sottoposto a vincolo è richiesto anche il nulla osta della Soprintendenza. Informiamo infine che l’Associazione, per chi è interessato, ha stipulato con  uno studio di architettura, una vantaggiosa convenzione per la predisposizione della documentazione richiesta.