Stop a canoe e Kayak per una maggior sicurezza nella navigazione

03 Ago 2018

Stop a Kayak per una maggior sicurezza nella navigazione a Venezia

Ecco le modifiche recentemente apportate in Canal Grande, nel Canale di Cannaregio e in altre aree nevralgiche della città 

 

Pubblicata l’ordinanza del Comune di Venezia n° 433 del 30/7/2018 già in vigore dal 1° agosto che modifica alcuni articoli del Testo Unico in materia di circolazione acquea, il famoso testo unico emanato ad aprile 2015 dall’allora Commissario Straordinario.

Nello specifico l’amministrazione ha ritenuto opportuno intervenire sul punto 4 dell’Art. 2 riguardante la “circolazione delle unità a remi”. Questo stabiliva il divieto di navigazione per jole, dragon boat, pattini, pedalò, canoe, kayak e tavole a remi nei rii principali di collegamento all’interno del centro storico di Venezia, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 15, e al sabato dalle ore 8 alle 13.

L’ordinanza pubblicata oggi stabilisce invece che:
“In Canal Grande, Canale di Cannaregio, nei rii del sestiere di San Marco, e negli altri rii e canali dove sono attivi servizi di trasporto pubblico di linea di navigazione autorizzati dal Comune di Venezia, è vietata la navigazione dei natanti denominati jole, pattini, pedalò, canoe, kayak, tavole a remi e ad ogni altra tipologia a queste assimilabile.
Nei rii dei Greci – San Lorenzo, Santa Giustina, Sant’Antonin – Pietà, di Noale – Canale delle Misericordia, Novo-di Ca’ Foscari, dei Santi Apostoli-Gesuiti, è vietata la navigazione dei natanti denominati jole, pattini, pedalò, canoe, kayak e tavole a remi, e ad ogni altra tipologia a queste assimilabile, dal lunedì al venerdì dalle 07.00 alle ore 17.00, e al sabato dalle ore 7.00 alle ore 15.00, festivi esclusi. La navigazione nei canali e negli orari consentiti non autorizza in alcun modo di ricomprendere l’attraversamento del Canal Grande.
Nei restanti canali della Z.t.l. lagunare è vietata la navigazione dei natanti denominati jole, pattini, pedalò, canoe, kayak e tavole a remi, e ad ogni altra tipologia a queste assimilabile, dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle ore 15.00, e al sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00, festivi esclusi”.

Restano invariate le regole per quanto riguarda le dotazioni di bordo del fanale e le modalità e gli orari del suo utilizzo. Infine si autorizzano eventuali deroghe per eventi specifici riconosciuti di interesse pubblico dall’Amministrazione comunale.

Altro articolo che viene modificato è l’art 18 che riguarda la “circolazione delle unità da diporto”, al suo punto 1 che sancisce: “La navigazione da diporto all’interno della zona a traffico limitato è vietata ad esclusione delle unità da diporto di proprietà di residenti nel Centro Storico di Venezia e nelle sue isole, o concessionari di spazi/specchi acquei rilasciati dal Comune di Venezia, alle quali, salvo diverse limitazioni, è consentita dalle ore 00.00 alle 24.00 di tutti i giorni feriali e festivi”.
Questo punto viene integrato con la seguente aggiunta: “ed è vietata alle unità con scafo gonfiabile “gommoni” o parzialmente gonfiabile (con chiglia o carena rigide) di qualsiasi conformazione e dimensione anche se di proprietà di residenti”.