Impianti

Gli impianti elettrici, termici, idraulici diventano sempre più “intelligenti” e chi si occupa di installazione e manutenzione non può che adeguarsi. Gli artigiani installatori e manutentori sono sempre più tecnologici e specializzati per soddisfare le nuove esigenze dei consumatori e anticipare le tendenze di un mercato in profonda evoluzione compatibilmente con la specificità del tessuto urbano veneziano. Inoltre, sono in grado di supportare i clienti che intendono accedere alle agevolazioni fiscali (sostituzione caldaia ad alta efficienza energetica, impianti di illuminazione a basso consumo energetico, solare termico etc..).

Presso Confartigianato Venezia gli impiantisti sono suddivisi in:

- Antennisti elettronici
- Ascensoristi
- Bruciatoristi
- Elettricisti
- Frigoristi/Condizionamento
- Servizi antincendio
- Termoidraulici
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News del settore

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22 Dic 2009

Ebbene si, trattasi di una Sentenza storica della Corte Suprema: da oggi in poi gli Studi di Settore devono essere considerati “mera presunzione statistica” non utilizzabile per il calcolo delle imposte sui redditi d’azienda. Importante risultato per tutti i piccoli imprenditori dopo che la Corte di Cassazione ha decretato rilevanti correttivi agli studi di settore: dopo mille polemiche la sentenza  n. 26635/2009 li ha infatti dichiarati non più parametro certo per la definizione delle cartelle di accertamento fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate.   In Confartigianato si respira un’aria di grande soddisfazione; la sentenza sopra richiamata depositata venerdì 18 dicembre scorso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha ulteriormente sancito che i risultati degli studi di settore hanno solo valore di presunzione semplice: gli eventuali scostamenti, tra quanto denunciato dal contribuente in termini di ricavi e quanto richiesto con gli studi, devono essere dimostrati con ulteriori elementi probatori tesi a dimostrare la gravità, precisione e concordanza di queste presunzioni.  Una posizione, è bene ricordare, comunque già condivisa dall’Amministrazione finanziaria che con una circolare di inizio 2008 aveva riconosciuto che gli studi dovevano essere inquadrati tra le presunzioni semplici, con onere probatorio in capo all’Amministrazione, e che l’eventuale fondatezza della stima […]


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11 Dic 2009

Si comunica alla aziende che hanno subito danni lo scorso dicembre 2008 e che hanno presentato domanda di rimborso/risarcimento tramite la scrivente, che il Comune sta provvedendo in questi giorni ad inviare le comunicazioni con il contributo riconosciuto. Una volta ricevuta la comunicazione, seguire le indicazioni riportate nella stessa (raccolta fatture/scontrini fiscali relative al ripristino, riparazione o sostituzione del bene danneggiato, controllo dati bancari per accredito). Il tutto va presentato entro e non oltre giugno 2010 consegnata a mano oppure spedita al Comune di Venezia, Protocollo Generale – Servizio Protezione Civile in una soltanto delle sedi riportate nella comunicazione (Cà Farsetti Venezia, Lido, Burano o Mestre). Eventuali altre informazioni (situazione pratica, tempi di risarcimento etc…) possono aversi chiamando il numero 041 2746826 nei giorni lunedì e giovedì dalle 10 alle 12 (Comune di Venezia – Protezione Civile).  


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01 Dic 2009

Ricordiamo che ai sensi dell’art. 52 "Apparecchi di climatizzazione" (pag. 33) del Regolamento edilizio comunale, qualsiasi unità esterna di un impianto di climatizzazione, se installata nell’ambito della Venezia insulare (Centro storico, Isole e Lido: aree tutelate ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, parte III), necessita del preventivo NULLA OSTA LAVORI (N.O.L.) dell’Autorià  competente (Domanda di autorizzazione ambientale da inviare  al Comune di Venezia – Direzione centrale Sportello Unico Edilizia Residenziale – S.U.E.R. – uffici di C.po Manin).  Ciò vuol dire che l’installazione della cd. macchina esterna (indipendentemente dalla sua superficie frontale) "in forma libera" è sanzionabile penalmente (reato ambientale). Resta inoltre confermato che l’apparecchio esterno non dovrà essere visibile dalla pubblica via e rispettare la distanza minima di ml. 2 dalle finestre di altre proprietà. Nel caso in cui la superficie frontale dell’unità esterna risulti superiore a mq. 0,50 è necessario anche l’atto abilitativo. Tutto ciò indipendentemente dal fatto che l’immobile oggetto dell’installazione sia sottoposto o meno a vincolo. Attenzione! Nel caso in cui lo specifico edificio sia sottoposto a vincolo è richiesto anche il nulla osta della Soprintendenza. Informiamo infine che l’Associazione, per chi è interessato, ha stipulato con  uno studio di architettura, una vantaggiosa convenzione per la predisposizione […]


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