Facendo seguito alle precedenti comunicazioni, si rende noto che i Ministeri dell’Interno ed Infrastrutture e Trasporti sono intervenuti con ulteriori chiarimenti sulla applicazione della Scheda di Trasporto con specifiche circolari del 17 luglio (già riportata in questa sezione ‘news locali’- vedi comunicazione precedente) e del 6 agosto (che si allega alla fine del presente documento).
Dalla lettura risulta che qualsiasi documento che viene utilizzato ai fini della applicazione del controllo di filiera e della tracciabilita’della merce deve contenere i dati dei 4 soggetti (proprietario, committente, caricatore, vettore).
Se ne desume che, quando viene utilizzato il D.D.T. (o altri documenti equipollenti come CMR, Documenti doganali, Documenti di cabotaggio etc.), se il Committente è altresì Proprietario e Caricatore della merce, è sufficiente evidenziarlo come nota integrativa nel documento.
In caso contrario occorre integrare il DDT con i dati mancanti o compilare una nuova Scheda di Trasporto da esibire insieme al DDT. La disposizione grafica della “Scheda” è libera e quindi gli schemi dei DDT possono essere adattati allo scopo. Per agevolare il compito alla fine del presente testo è possibile scaricare on line la scheda di trasporto in formato word.
Il committente non può delegare il vettore per la compilazione della scheda di trasporto prima dell’inizio del trasporto. Il vettore può intervenire su essa solo in caso di modifiche nel corso del trasporto richieste dal committente e scritte nello spazio riservato alle osservazioni varie.
Inoltre:
Documenti equipollenti – il caso più evidente è l’accompagnamento della merce con D.D.T. (Documento di trasporto). Esso può sostituire la scheda di trasporto, purché integrato prima dell’inizio del trasporto, con gli elementi mancanti individuati nella scheda di trasporto (dati del proprietario della merce, del caricatore, partita Iva e Numero iscrizione Albo Autotrasporti delvettore) e specificando “documento valido anche ai sensi del D.M. 30/06/2009 – Scheda di Trasporto”.
Contratto di Trasporto – Se esiste un contratto scritto a bordo del veicolo, può sostituire la scheda di trasporto, purché esso abbia “data certa” e contenga tutti gli elementi obbligatori del contratto scritto di trasporto. La data certa è tale solo se viene comprovata nei modi stabiliti dalla legge e che riportiamo nella sezione “contratti scritti”. Nel caso in cui la copia del contratto esibita all’atto del controllo contenga tutti gli elementi essenziali di cui alle vigenti disposizioni e rechi comunque la data di sottoscrizione, ancorché non qualificabile come data certa, l’agente accertatore provvederà alla certificazione della stessa mediante apposita annotazione.
Impiego di sub-vettori – Se un vettore a cui è stato affidato dal committente l’incarico si avvale di altri vettori, (sub-vettori), il vettore stesso assume, rispetto alla porzione di trasporto affidata al sub-vettore, la veste di committente. Quest’ultimo deve, perciò, redigere una nuova scheda di trasporto.
Utilizzo di consorzi di imprese di trasporto – Quando l’incaricato del trasporto è un consorzio di imprese di autotrasporto o una cooperativa di autotrasportatori, che per effettuare le relative operazioni si avvale di un’impresa consorziata, il consorzio medesimo è tenuto ad indicare sulla scheda di trasporto, nel campo “Osservazioni varie”, il nominativo dell’impresa consorziata che materialmente effettua il trasporto ed il relativo numero di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori.
Utilizzo di copie delle schede di trasporto – La scheda di trasporto dovrebbe essere portata a bordo del veicolo in originale. Viene però stabilito che in occasione di un controllo stradale, il documento può essere esibito anche in copia, realizzata sia direttamente dal documento cartaceo originale che della stampa di un documento trasmesso al vettore per via fax o per via telematica. Per certificare l’avvenuta esibizione della copia del documento ed impedire, successivamente, la manipolazione del suo contenuto, gli organi di controllo apporranno specifiche annotazioni.
Esenzione Scheda di Trasporto e collettame (Merce confezionata in pacchi) – Si ribadisce l’esenzione dell’obbligo, per trasporti effettuati in CONTO PROPRIO. Quando si trasportano IN CONTO TERZI con lo stesso veicolo, più partite di merci (commissionate da più committenti e trasportate da un unico vettore), ciascuna di peso inferiore alle 5 tonnellate, SONO ESENTI DALL’OBBLIGO DI TENUTA E COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI TRASPORTO.