IMPIANTISTI – aggiornamenti sul Decreto 37/08

25 Lug 2008
Facciamo  seguito  a precedenti comunicazioni inerenti le modifiche al  D.M  37/08 per informare che nella seduta del 21 luglio scorso, la  Camera con 323 voti a favore e 253 contro, ha votato la fiducia posta  dal  Governo  sull’approvazione  del  disegno  di  legge di conversione  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione la  competitività,  la  stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

Questo provvedimento all’articolo 35 prevede:

  • la  delega  al Ministro dello sviluppo economico per il riordino delle  norme  in  materia  di installazione di impianti entro il 31.12.2008;
  • l’abrogazione dell’articolo 13 del Decreto 37/2008;
  • l’abrogazione  di  alcune parti del decreto legislativo 192/2005 sulla certificazione energetica;
A   proposito  di  questo  ultimo  argomento,  con  le  abrogazioni intervenute,  è  stata  eliminata l’unica disposizione che di fatto spingeva verso la certificazione energetica degli edifici ovvero la nullità  dei contratti, di vendita o di affitto, stipulati senza il documento. 
Senza  tale rischio e senza controlli, difficilmente si assisterà  a  processi  di  certificazione energetica degli edifici esistenti.  Il  certificato resta quindi, di fatto, vincolante solo per   i   nuovi  edifici,  visto  che  è  necessario  per  ottenere l’abitabilità.

Riportiamo  per  completezza  il  testo  dell’articolo 35 così come approvato  dalla  Camera. 

Il  decreto  dovrà ora essere licenziato definitivamente  da  Montecitorio  per poi passare al Senato per la definitiva con versione in legge.

Articolo 35 (Semplificazione della disciplina per l’installazione degli impianti all’interno degli edifici)

1.  Entro il 31 dicembre 2008 il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, emana uno  o più decreti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:

a)  il  complesso  delle  disposizioni  in  materia di attività di installazione  degli  impianti all’interno degli edifici prevedendo semplificazioni  di  adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese;

b)  la  definizione di un reale sistema di verifiche di impianti di cui  alla  lettera a) con  l’obiettivo  primario  di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;

c)   la   revisione  della  disciplina  sanzionatoria  in  caso  di violazioni  di  obblighi  stabiliti dai provvedimenti previsti alle lettere a) e b).

 
 
2.  L’articolo  13  del  regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, è abrogato.

2-bis.  Sono abrogati i commi 3 e 4 dell’articolo 6 e i commi 8 e 9 dell’articolo  15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni.