Ufficialmente in Gazzetta Ufficiale, il Decreto Sostegni-ter che modifica l’art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020. Si limita così ad una, la possibilità di cessione del credito da detrazione fiscale Bonus edilizi e cessione del credito: dal 7 febbraio trasferimenti a catena vietati.
Dura presa di posizione di Confartigianato di fronte all’ennesima ingerenza della politica alla libertà organizzativa delle piccole imprese: per limitare abusi e frodi servono i controlli non le limitazioni!
Si attendeva solo la pubblicazione in Gazzetta per rendere ufficiali le modifica all’impianto previsto dal Decreto Rilancio per la cessione del credito. Pubblicazione che è puntualmente arrivata con la Gazzetta Ufficiale Gazzetta n. 21 del 27 gennaio 2022 dove troviamo il Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.
L’analisi. Stop alla cessione del credito senza limiti
Le nuove disposizioni previste dal Sostegni-ter, in vigore dal 7 febbraio 2022, hanno modificato l’art. 121, comma 1 del Decreto Rilancio.
La novità è che sarà consentita una sola cessione per i crediti da bonus edilizi e bonus anti Covid. Il beneficiario della detrazione potrà ancora cedere il credito ad altri soggetti, compresi banche ed intermediari finanziari, ma questi non potranno cederlo a loro volta.
Allo stesso modo, fornitori e imprese che praticano lo sconto in fattura, potranno recuperarlo sotto forma di credito d’imposta e cederlo una sola volta ad altri soggetti, che però non potranno cederlo.
La chiusura alla circolazione dei crediti prevista dal decreto Sostegni-ter per il contrasto alle frodi rischia così di mettere in crisi il mercato edilizio (e finanziario).
Quindi: cessione del credito dei bonus edilizi (art. 121 del decreto Rilancio) e di quelli relativi ai bonus anti Covid (art. 122) limitata ad un solo passaggio. È questa l’importante novità contenuta nel decreto Sostegni ter per introdurre nuovi vincoli anti-frode, in particolare su superbonus, ecobonus, bonus ristrutturazioni, sismabonus e bonus facciate.
Eliminata, dunque, la facoltà di successiva cessione del credito. Sia che si operi con sconto in fattura o senza, il credito potrà essere ceduto una sola volta. Nel caso di sconto in fattura, imprese e professionisti potranno cedere il credito una sola volta.
Nel caso si operi con la cessione diretta da parte del contribuente, non sarà più possibile cedere nuovamente il credito fiscale.
La nostra valutazione. I possibili effetti della nuova norma
Un provvedimento atteso dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri che evidenzia, ancora una volta, lo strano rapporto che c’è in Italia tra potere esecutivo (Governo) e legislativo (Parlamento). Un rapporto che ha mostrato tutte le sue divergenze proprio nella gestione delle detrazioni fiscali in edilizia.
Dopo le misure antifrode previste prima dal Decreto Legge n. 157/2021 e poi dalla Legge n. 234/2021, ecco che arrivano delle nuove disposizioni previste dal Governo. Questo per contrastare le frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche.
Misure che modificano “chirurgicamente“ l’articolo più importante del Decreto Legge n.34/2020 (Decreto Rilancio), il 121. L’articolo che più di tutti ha inciso sulla diffusione ed utilizzo non solo delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus), ma anche di tutti bonus previsti nel settore dell’edilizia a cui è stato dato accesso alle due opzioni (sconto in fattura e cessione del credito).
Notevole è l’inquietudine degli operatori del mercato edilizio (e finanziario). Tutti gli operatori che non vogliono utilizzare in compensazione i crediti d’imposta che hanno, o che hanno esaurito i loro plafond di disponibilità, li potranno cedere al più presto.
Non vi è dubbio che le agevolazioni edilizie (e, in particolare, il Bonus Facciate per Venezia) siano stati un volano straordinario per la ripresa economica nelle fasi della pandemia. Il vero motore che ha sorretto tutto il comparto dell’edilizia e il suo indotto, è stata proprio la possibilità di optare per le cessioni del credito spettante dall’agevolazione fiscale. Infatti, soprattutto dalla possibilità per i contribuenti scontare e cedere il credito fiscale anche con trasferimenti a catena, ha generato un marketplace finanziario all’interno del quale si sono però inseriti anche molti soggetti di dubbia etica fiscale tra i cd. general contractor.
Collocandosi tra professionisti, imprese e contribuenti, alcuni soggetti non sempre hanno operato con trasparenza. Approfittando dell’inevitabile lentezza con la quale lo Stato riesce a contrastare illeciti e abusi nell’ambito di operazioni fraudolente, le indagini dell’Agenzia delle Entrate e le prime inchieste della magistratura, quantificherebbero gli illeciti in diversi miliardi di euro.
Con questi provvedimenti limitativi, a subire le conseguenze saranno le migliaia di cittadini e di imprese corrette, impegnate in interventi edili e di
riqualificazione energetica. Ora dovranno probabilmente rivedere le condizioni contrattuali con i proprietari, con conseguenti rischi di paralisi del mercato.
La limitazione alla cedibilità dei crediti va ad aggiungersi ad altre recenti novità, quali l’obbligo di attestazione della congruità delle spese e di visto di conformità.
Continuare, quindi, ad immaginare di arginare imbrogli e abusi, stoppando i cantieri tramite controlli burocratici e limitazioni operative non è certamente la soluzione migliore. Questa situazione è la prova delle scarse capacità dello Stato a mettere in atto i necessari controlli.
Ecco l’articolo apparso sul “Il Sole 24 ORE” dove è riportato il commento del segretario nazionale di Confartigianato Edilizia, Bruno Panieri. Esprime tutta la contrarietà del comparto artigiano di fronte a questa ulteriore limitazione alla libertà organizzativa delle piccole imprese.