La tecnica del “microneedling” (il trattamento mirato a ridurre o eliminare gli inestetismi del viso attraverso delle microlesioni sulle zone da trattare, per attivare la produzione di collagene ed elastina favorendo la rigenerazione dei tessuti), non può essere effettuata dall’estetista. Per effettuare questi trattamenti, infatti, non è compresa nell’elenco delle apparecchiature ad uso estetico l’apperacchiatura per il trattamento, né tanto meno può essere presa a riferimento la scheda n. 23 (dermografo per micropigmentazione). La suddetta scheda fissa infatti in maniera inequivocabile la funzione d’uso dell’apparecchiatura così come i prodotti che possono e debbono essere utilizzati, facendo sempre e solo riferimento a pigmenti, escludendo pertanto la possibilità di veicolare, favorendone la penetrazione di altri prodotti cosmetici non compresi in quelli previsti in quanto riportato nel paragrafo “cautele d’uso, modalità”. Confartigianato Benessere ribadisce dunque che le apparecchiature utilizzabili ad uso estetico sono esclusivamente quelle nell’elenco allegato al DM 206/2015 e che il microneedling non può essere effettuata dell’estetista. Quanto al “microblading”, pur avendo tale trattamento come scopo finale un’azione di “trucco semipermanente”, equivalente a quanto eseguito con il dermografo, non sono riscontrabili nella scheda 23 elementi che riconducano a tale tecnica, per quanto riguarda la tipologia di apparecchiatura e/o tecnologia. Un ultimo […]
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