Dichiarazione ISPRA – entro il 31 Maggio gli operatori devono fare la denuncia online

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Confartigianato Venezia ricorda che il 31 maggio 2017 scadrà il termine per la presentazione della dichiarazione annuale F-gas.

L’obbligo di presentazione della dichiarazione riguarda gli operatori che detengono apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore e sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati.

Si ribadisce che, anche per quest’anno, l’entrata in vigore del nuovo Regolamento UE n.517/2014 non ha modificato struttura, criteri e contenuti della dichiarazione F-gas. Il valore soglia che permette di stabilire se una apparecchiatura fissa è inclusa nel campo di applicazione della dichiarazione resta quindi fissato a 3 kg di gas fluorurato ad effetto serra, non viene quindi applicata, ai fini della Dichiarazione F-gas la nuova unità di misura espressa in CO2 equivalenti.

Ricordiamo inoltre che sono definiti operatori i proprietari delle apparecchiature o impianti che non abbiano delegato a terzi l’effettivo controllo sul funzionamento.

La suddetta delega deve includere:
a) libero accesso ai locali tecnici
b) potere di accensione e spegnimento
c) potere (anche finanziario) di decidere in merito a modifiche tecniche dell’impianto

La dichiarazione fa riferimento all’anno 2016 e dovrà essere trasmessa ad ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione dell’Ambiente) entro il 31/05/2017 in formato elettronico, accessibile al seguente link: http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas.

Oggetto della dichiarazione sono tutte le apparecchiature precedentemente dichiarate e quelle installate nel corso del 2016.

Nel secondo caso, oltre ai dati di emissione per tipologia di apparecchiatura e sostanze e la somma delle emissioni per tipologia di sostanza, devono essere inseriti anche i dati identificativi dell’operatore, la tipologia e il numero delle applicazioni fisse o dei sistemi fissi contenenti ciascuno 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra.

Si precisa che per dato di emissione deve essere inteso il dato quantitativo relativo alle quantità di F-gas perdute, recuperate o smaltite nell’anno di riferimento ricavabile dai registri di apparecchiatura / sistema (perdite, rabbocchi, recuperi o smaltimenti).

Gli operatori sono obbligati a trasmettere la dichiarazione anche qualora nell’anno di riferimento considerato non siano state rilevate quantità di F-gas emesse (cioè anche in caso non siano stati effettuati interventi di smaltimento o rabbocco).

SANZIONI:
Per la mancata dichiarazione, inesattezza, non completezza o non conformità delle informazioni, sono previste sanzioni da euro 1.000,00 a euro 10.000,00.

Per qualsiasi informazione potrete contattarci al numero 0415299270