I commi da 184 a 197 della Legge n. 160/2019 hanno apportato importanti modifiche al calcolo degli ammortamenti relativi ad acquisti di beni materiali e/o immateriali.
Con la proroga del super/iper ammortamento, dal 1/1/2020 è previsto il riconoscimento di un credito d’imposta:
- beni strumentali “generici” spetta un credito d’imposta pari al 6% del costo;
- beni strumentali “Industria 4.0” spetta un credito d’imposta differenziato in base al costo sostenuto (40%
fino a € 2,5 milioni, 20% da € 2,5 a € 10 milioni); - beni immateriali il credito d’imposta è pari al 15% del costo.
I crediti d’imposta spettano per gli investimenti di beni nuovi effettuati nel 2020 (nonché entro il 30/6/2021) anche in leasing, ad esclusione di:
- veicoli di cui all’art. 164 comma 1 Tuir (ossia i veicoli non usati esclusivamente come beni strumentali, né adibiti ad uso pubblico, né assegnati in uso promiscuo ai dipendenti);
- beni materiali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6%;
- fabbricati e costruzioni.
Il credito d’imposta decorre dal 01/01/2021 ed è diviso in 5 quote annuali.
CONDIZIONE IMPORTANTE: le fatture devono riportare l’espresso riferimento alle disposizioni normative, pena il mancato riconoscimento del credito d’imposta. Dicitura da indicare in fattura: “Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, commi da 184 a 194, Legge n. 160/2019”.
Inoltre l’agevolazione è dipendente al rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro e si deve essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (art. 1, comma 186, Legge n. 160/2019).