Apparecchiture per il microneedling – Chiarimenti

La tecnica del “microneedling” (il trattamento mirato a ridurre o eliminare gli inestetismi del viso attraverso delle microlesioni sulle zone da trattare, per attivare la produzione di collagene ed elastina favorendo la rigenerazione dei tessuti), non può essere effettuata dall’estetista.

Per effettuare questi trattamenti, infatti, non è compresa nell’elenco delle apparecchiature ad uso estetico l’apperacchiatura per il trattamento, né tanto meno può essere presa a riferimento la scheda n. 23 (dermografo per micropigmentazione).

La suddetta scheda fissa infatti in maniera inequivocabile la funzione d’uso dell’apparecchiatura così come i prodotti che possono e debbono essere utilizzati, facendo sempre e solo riferimento a pigmenti, escludendo pertanto la possibilità di veicolare, favorendone la penetrazione di altri prodotti cosmetici non compresi in quelli previsti in quanto riportato nel paragrafo “cautele d’uso, modalità”.

Confartigianato Benessere ribadisce dunque che le apparecchiature utilizzabili ad uso estetico sono esclusivamente quelle nell’elenco allegato al DM 206/2015 e che il microneedling non può essere effettuata dell’estetista.

Quanto al “microblading”, pur avendo tale trattamento come scopo finale un’azione di “trucco semipermanente”, equivalente a quanto eseguito con il dermografo, non sono riscontrabili nella scheda 23 elementi che riconducano a tale tecnica, per quanto riguarda la tipologia di apparecchiatura e/o tecnologia.

Un ultimo riferimento appare opportuno circa alcune apparecchiature che negli ultimi mesi sono state proposte sia da aziende italiane sia da importatori di macchine, che basano il loro funzionamento sui campi elettromagnetici focalizzati ad alta intensità aventi frequenze molto basse e che hanno lo scopo di generare degli stimoli di contrazione involontaria dei muscoli sottostanti ai manipoli generatori di suddetti campi, simili a quelli generati dagli elettrostimolatori muscolari che si basano sul principio della elettrostimolazione (scheda 19 DM 206/2015).

Oltre alle posizioni espresse da alcune aziende sanitarie, anche i NAS – su indicazione del ministero della Salute – hanno posto sotto sequestro alcune apparecchiature perché non ritenute conformi alla scheda 19 del DM e pericolose per l’intensità troppo elevata del campo elettromagnetico. In caso di utilizzo di elettrostimolatori è pertanto opportuno verificarne con attenzione la rispondenza ai parametri indicati nella scheda.

Clicca qui per scaricare la copia del decreto comprensivo delle relative schede tecniche.