Come abbiamo più volte avuto modo di scrivere il Regolamento UE 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, in vigore dal 13 dicembre 2014, obbliga tutte le attività che vendono e somministrano prodotti alimentari ad informare il consumatore sulla presenza di allergeni. E’ altrettanto noto che le sostanze identificate come allergeni sono quelle riportate nell’Allegato II del suddetto Regolamento: 1. Cereali contenenti glutine: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati. 2. Crostacei e prodotti a base di crostacei. 3. Uova e prodotti a base di uova. 4. Pesce e prodotti a base di pesce. 5. Arachidi e prodotti a base di arachidi. 6. Soia e prodotti a base di soia. 7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio). 8. Frutta a guscio. 9. Sedano e prodotti a base di sedano. 10. Senape e prodotti a base di senape. 11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo. 12. Anidride solforosa e solfiti. 13. Lupini e prodotti a base di lupini. 14. Molluschi e prodotti a base di molluschi. La presenza di allergeni nei prodotti alimentari venduti sfusi, (nei forni, pasticcerie, bar, alimentari) o somministrati (nei ristoranti, pizzerie, osterie) deve essere ben indicata al […]
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