ALLERGENI: QUALI OBBLIGHI PER GLI OPERATORI?

13 Mar 2016

Come abbiamo più volte avuto modo di scrivere il Regolamento UE 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, in vigore dal 13 dicembre 2014, obbliga tutte le attività che vendono e somministrano prodotti alimentari ad informare il consumatore sulla presenza di allergeni.

E’ altrettanto noto che le sostanze identificate come allergeni sono quelle riportate nell’Allegato II del suddetto Regolamento:

1. Cereali contenenti glutine: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati.
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.
3. Uova e prodotti a base di uova.
4. Pesce e prodotti a base di pesce.
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.
6. Soia e prodotti a base di soia.
7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio).
8. Frutta a guscio.
9. Sedano e prodotti a base di sedano.
10. Senape e prodotti a base di senape.
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
12. Anidride solforosa e solfiti.
13. Lupini e prodotti a base di lupini.
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.

La presenza di allergeni nei prodotti alimentari venduti sfusi, (nei forni, pasticcerie, bar, alimentari) o somministrati (nei ristoranti, pizzerie, osterie) deve essere ben indicata al cliente/consumatore. Le modalità con le quali ciascun esercizio deve fornire l’informazione sugli allergeni non sono ancora state definite, in quanto rimandate ad un decreto governativo di prossima attuazione.

In questa fase di transizione suggeriamo:

– alle aziende che vendono prodotti sfusi (forni, pasticcerie, bar, alimentari), di riportare almeno nel cartello unico per ciascuna tipologia gli allergeni presenti;

– alle aziende che somministrano alimenti (ristoranti, pizzerie, osterie), di riportare in un documento a disposizione dei clienti, gli allergeni presenti nei piatti o per tipologia.

Quelle consigliate non sono le uniche modalità, risultano altrettanto valide: libro ingredienti, schede tecniche di prodotto, cartellonistica etc..

L’Associazione, in collaborazione con Artambiente, ha individuato alcuni elementi informativi di base che rappresentano gli adempimenti minimi che gli operatori devono considerare in attesa che dell’emanazione del decreto sopra citato.

Sempre per agevolare l’operato delle aziende e non far perdere loro troppo tempo abbiamo predisposto dei cartelli tipo da esporre in modo ben visibile alla clientela; tali cartelli su richiesta possono anche essere personalizzati con i dati aziendali e plastificati. Tale servizio per i soci Confartigianato Venezia è gratuito.

Invitiamo, infine, gli operatori a non cadere nella trappola dell’allarmismo, in quanto molto spesso dietro queste situazioni si nascondono soggetti di dubbia professionalità che volutamente alimentano la confusione ci sguazzano per meri fini speculativi.

Pertanto, prima di prendere decisioni impattanti dal punto di vista economico/organizzativo (che potrebbero rivelarsi addirittura sbagliate!) invitiamo le aziende associate a contattare l’Ufficio Categorie dell’Associazione (tel. 041 5299270) o, per i casi più complessi, direttamente Artambiente (tel. 041 5284230).