NUOVO DPCM 25 MARZO – AGGIORNAMENTO CODICI ATECO ATTIVITA’

26 Mar 2020

copertina_andrà tutto bene

 

Alleghiamo l’aggiornamento dei codici ATECO del DPCM in uscita che sostituisce quello del 22 Marzo e che avrà i suoi effetti dal 28 Marzo 2020.

Purtroppo come avrete capito i decreti che stanno uscendo non sono chiari e spesso lasciano dei dubbi interpretativi che non permettono neanche a noi di essere pienamente esaustivi.

Siamo comunque in costante contatto con Enti Locali e i vari Ministeri per i chiarimenti dovuti.

Vi raccomandiamo, al di la’ delle precisazioni contenute nel corpo della presente mail, di controllare il vostro specifico codice ATECO nella visura camerale.

Ricordiamo che l’Allegato I riporta tutte le attività CHE POSSONO STARE APERTE.

Aggiornamenti presenti nell’Allegato I:

– CODICI ATECO CANCELLATI (non potranno più lavorare dal 28 Marzo): 13.94, 22.01, 28.3, 28.93, 46.69.13
– CODICI ATECO AGGIUNTI (quindi che potranno lavorare dall’entrata in vigore del presente Decreto e cioè da oggi 26 Marzo): 23.13 Fabbricazione di Vetro Cavo, 25.21 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale, 25.92 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo, 27.2 Fabbricazione di pile e di accumulatori elettrici, 28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio, 78.2 Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale), 82.99.99 altri servizi di sostegno alle imprese;

IMPORTANTE DAL CODICE 33 sono stati esclusi i seguenti sotto codici:33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92, 33.16, 33.17
PROMEMORIA RISPETTO:

a) IL DPCM 11 MARZO: ricordiamo che i servizi alla persona quali lavanderie e pulitura di articoli tessili, lavanderie industriali e servizi di pompe funebri possono continuare a lavorare

b) IL DPCM 22 MARZO:

– (Rif. Art 1 let. d) restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;

– (Rif. Art 1 comma 4) Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Un Consiglio:
Per le attività che possono continuare a lavorare, fornite ai vostri operatori, oltre all’autocertificazione, anche una copia del suddetto decreto e una copia della vostra visura camerale di modo tale che possiate evidenziare che il vostro codice ATECO è uno di quelli compresi nel DPCM stesso.
LINK AL DECRETO DM-MiSE-25-03-20

MODELLO PREFETTURA: Modello autodichiarazione prosecuzione attività 24-03-20