SI ALL’USO DI PNEUMATICI COME PARABORDI PURCHE’ RESI GALLEGGIANTI

MODIFICATO L’ART. 20 COMMA 5 DEL REGOLAMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLA NAVIGAZIONE NELLA LAGUNA VENETA

OTTIMO RISULTATO GRAZIE ALLA PRESSANTE AZIONE DI CONFARTIGIANATO VENEZIA

Segnaliamo che nella seduta del 29/06/2016 il Consiglio Metropolitano (Ex Provincia di Venezia) ha deliberato – oltre alla proroga del rinnovo contrassegni LV (barche da diporto) – la modifica dell’art 20 comma 5 del Regolamento per il coordinamento della navigazione locale nella Laguna Veneta.

Ecco come è stato modificato l’articolo che ha comportato finora parecchie e fastidiose sanzioni per l’uso di pneumatici come parabordi:

testo

Per cui l’unico requisito da soddisfare è che il parabordo sia galleggiante in caso di perdita accidentale.

Le eventuali sanzioni, pertanto, potranno essere ancora elevate dagli organi di controllo solo alle imbarcazioni che utilizzano il solo pneumatico senza alcun rivestimento interno che lo rende, appunto, galleggiante.

In attesa della piena efficacia della delibera (fine luglio p.v.), suggeriamo, pertanto, a tutti coloro che impiegano sui natanti pneumatici come parabordi, di rivestirli internamente in modo da renderli galleggianti in caso di perdita accidentale.

L’Ufficio Categorie resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento (t. 041 5299270).