Un provvedimento di portata storica fortemente voluto da Confartigianato a garanzia delle imprese regolari Entra in vigore la legge n. 34/2026, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23 marzo 2026, che da avvio all’art. 18 della legge n. 180/2011 che prevede la presentazione, entro il 30 giugno di ogni anno, di un disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese Con l’entrata in vigore delle disposizioni previste dall’articolo 16 della Legge 34 dell’11 marzo 2026, a partire da oggi sarà vietato per le imprese utilizzare riferimenti all’artigianato senza essere regolarmente iscritte all’albo delle imprese artigiane. La norma stabilisce che nessuna azienda potrà richiamarsi all’artigianalità nella propria denominazione, nel marchio o nella promozione dei prodotti e servizi se non produce direttamente quanto dichiarato e se non è iscritta all’apposito registro. Il divieto si estende anche a consorzi e società consortili non presenti nella sezione dedicata dell’albo. Quando un prodotto può essere definito artigianale? In termini pratici, un prodotto potrà essere definito “artigianale” solo se realizzato da imprese formalmente riconosciute come tali, ponendo così un argine a pratiche ritenute scorrette. Per garantire che la legge non resti lettera morta, il legislatore ha introdotto un regime sanzionatorio estremamente severo, pensato per scoraggiare qualsiasi […]
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